18.6.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 179/13
Impugnazione proposta il 27 aprile 2011 da Formula One Licensing BV avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 17 febbraio 2011, causa T-10/09, Formula One Licensing/UAMI — Global Sports Media Ltd
(Causa C-196/11 P)
2011/C 179/25
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Formula One Licensing BV (rappresentanti: avv.ti K. Sandberg, B. Klingberg)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Global Sports Media Ltd
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata;
—
accogliere la domanda della ricorrente di annullare la decisione della Prima Commissione di ricorso dell'UAMI del 16 ottobre 2008, causa R7/2008-1, o, in subordine, di rinviare la causa al Tribunale per un riesame; e
—
condannare l'UAMI e l'interveniente alle spese proprie e a quelle sostenute dalla ricorrente sia in primo grado che nell'impugnazione.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce la violazione del diritto dell'Unione, in particolare l'errata applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento n. 40/94 (1) (attualmente il regolamento n. 207/09), nonché dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, basandosi sui seguenti argomenti principali:
1)
Il Tribunale ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento n. 40/94 sotto i seguenti aspetti:
1.1.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'esame del carattere distintivo della denominazione «F 1». In primo luogo, il Tribunale ha violato la regola, determinata da una giurisprudenza costante, in virtù della quale il carattere distintivo di un marchio va valutato facendo riferimento ai prodotti e servizi concretamente coperti da detto marchio. In secondo luogo, i relativi giudizi erano basati su uno snaturamento dei fatti. In terzo luogo, il Tribunale non ha applicato la regola, determinata da una giurisprudenza costante, in virtù della quale l'acquisizione del carattere distintivo di un marchio può risultare anche dal suo uso come parte di un altro marchio registrato. In quarto luogo, la valutazione del Tribunale in proposito ha portato ad un inammissibile annullamento de facto dei marchi registrati della ricorrente «F 1» in veste tipografica standard.
1.2.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'esame del rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento n. 40/94, sia per quanto concerne i marchi opposti «F 1» in veste tipografica standard che il logo «F 1 Formula 1». In primo luogo, esso non ha tenuto conto del rilevante grado di identità o forte somiglianza dei prodotti e servizi, nonostante avesse giudicato elevato il grado di somiglianza dei segni. In secondo luogo, il Tribunale si è concentrato sull'elemento distintivo del termine «F 1», escludendo altri rilevanti elementi confermati da una giurisprudenza costante. In terzo luogo, esso non ha valutato la similarità dei segni conformemente al grado di somiglianza tra essi.
2)
Il Tribunale ha violato l'art. 8. n. 5, del regolamento n. 40/94 sotto i seguenti aspetti:
2.1.
Il Tribunale ha erroneamente escluso la notorietà dei marchi della ricorrente «F 1» in veste tipografica standard.
2.1.
Il Tribunale inoltre, presumendo erroneamente la mancanza di carattere distintivo del termine «F 1», ha commesso un errore di diritto nell'esame della somiglianza dei segni in relazione al marchio opposto logo «F 1 Formula 1».
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).
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