25.6.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 186/16
Impugnazione proposta il 28 aprile 2011 dalla Lan Airlines, SA avverso la sentenza del Tribunale 8 febbraio 2011, causa T-194/09, Lan Airlines, SA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, SA
(Causa C-198/11 P)
2011/C 186/28
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Lan Airlines, SA (rappresentante: E. Armijo Chávarri, abogado)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, SA
Conclusioni della ricorrente
—
Annullare integralmente la sentenza del Tribunale 8 febbraio 2011;
—
Pronunciare una nuova sentenza nel merito della causa (la opposizione proposta a suo tempo dalla LAN Airlines, SA avverso la richiesta di marchio comunitario della Air Nostrum riguardo al marchio distintivo denominativo LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO LAM) o rinvii la causa dinanzi al Tribunale affinché questo si pronunci sulla stessa;
—
Condannare in ogni caso l’UAMI alle spese.
Motivi e principali argomenti
Errore nell’interpretazione da parte del Tribunale di quanto disposto all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (1) [attuale regolamento n. 207/09 (2)]
Il ricorso fa valere la violazione, da parte della sentenza impugnata, della giurisprudenza che afferma che la valutazione complessiva del rischio di confusione deve basarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti qualora siffatti componenti sia tali da dominare, di per sé soli, l’immagine del marchio complesso.
Ad avviso della ricorrente il Tribunale non ha tenuto conto degli elementi rilevanti del caso (sostanzialmente le specificità del settore, la natura della domanda di marchio comunitario e il criterio della percezione del consumatore interessato) nella valutazione dell’effettiva incidenza dell’elemento «LAM» che integra la domanda del marchio richiesto nella percezione del medesimo da parte del consumatore medio spagnolo.
Secondo la ricorrente la corretta valutazione delle circostanze del caso avrebbe dovuto indurre il Tribunale a riconoscere che la domanda del marchio richiesto sarebbe percepita, innanzitutto e soprattutto, con riferimento all’acronimo «LAM», e a porre a confronto tale domanda di marchio con i marchi della ricorrente partendo da detto elemento.
La premessa su cui si basa il ricorso proposto è che, se il Tribunale avesse ammesso siffatto punto, esso avrebbe valutato la sussistenza di un rischio di confusione fra la domanda del marchio richiesto «LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO» e i marchi della ricorrente «LAN».
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
Full & Egal Universal Law Academy