9.7.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 204/15
Ricorso proposto il 28 aprile 2011 dalla Repubblica italiana avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 3 febbraio 2011, causa T-3/09, Repubblica italiana/Commissione europea
(Causa C-200/11 P)
2011/C 204/29
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, avvocato dello Stato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
Annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-3/09 e, decidendo il merito, la decisione della Commissione del 21.10.2008 relativa all’aiuto di Stato C 20/2008 (ex N 62/2008) cui l’Italia intende dare esecuzione mediante modifica del regime di aiuto N 59/2004 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale, portante il numero C(2008) 6015 definitivo.
Motivi e principali argomenti
La Repubblica italiana ha impugnato dinanzi alla Corte di giustizia la sentenza 3 febbraio 2011, causa T-3/09, con cui il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il ricorso dell’Italia avverso la decisione della Commissione del 21.X.2008 relativa all’aiuto di Stato C 20/2008 (ex N 62/2008) cui l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/2004 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale, portante il numero C(2008) 6015 definitivo, notificata alla Repubblica italiana in data 22.10.2008 con nota 22.10.2008 n. SG-Greffe (2008) D/206436.
A sostegno dell’impugnativa la Repubblica italiana ha dedotto:
Primo motivo. Errore di fatto e violazione degli artt. 87, n. 1, e 88, n. 3, CE, dell’art. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 659/1999 (1) e dell’art. 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 (2).
L’Italia, con la legge finanziaria 2008, ha soltanto inteso integrare il finanziamento dell’aiuto alla cantieristica di cui alla legge finanziaria 2004 e al Decreto Ministeriale 2.2.2004, già autorizzato dalla Commissione in base al regolamento (CE) 1177/2002 (3) (regolamento MDT), senza modificare i presupposti dell’aiuto stesso, né le imprese e i contratti che potevano beneficiarne. Il finanziamento si era infatti esaurito perché erano pervenute più domande del previsto. Per la sua intrinseca struttura, quel tipo di aiuto non può avere un importo complessivo predeterminato; quindi integrarne il finanziamento non può significare introdurre una modifica sostanziale dell’aiuto già autorizzato, cioè un aiuto nuovo. Il Tribunale ha errato nel non tenere conto di questi dati.
Secondo motivo. Violazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1177/2002.
La Commissione ha ritenuto che la legge finanziaria 2008 costituisse un aiuto nuovo perché il regime di cui al regolamento MDT era scaduto il 31 marzo 2005 e non era più applicabile dopo tale data. Ciò non è esatto, perché questa data segnava soltanto la data limite entro la quale dovevano essere stipulati i contratti di costruzione navale che potevano essere agevolati; lo stesso regolamento però prevedeva poi che i contributi dovessero essere erogati alle imprese che avessero consegnato le navi entro tre anni dalla data di stipula (salvo proroga di non oltre tre ulteriori anni). Il regolamento poteva, quindi, essere applicato a quei contratti quantomeno fino al 31 marzo 2008. La legge finanziaria 2008, che fu approvata il 24.12.2007 è, appunto, una misura di applicazione del regolamento rivolta a consentire i pagamenti degli aiuti a tutti i contratti stipulati entro il 31 marzo 2005. Essa trovava, pertanto, la sua base giuridica nel regolamento MDT, che la Commissione avrebbe dovuto applicare per autorizzarla. Il Tribunale ha errato nel ritenere che con il 31 marzo 2005 cessasse ogni potere della Commissione di valutare misure inerenti alla cantieristica alla stregua del regolamento MDT, anche se riferite a contratti stipulati entro il 31 marzo 2005.
Terzo motivo. Violazione degli artt. 87, nn. 2 e 3, e 88, n. 3, CE. Violazione di forme sostanziali per difetto di motivazione (art. 253 CE).
La Commissione ha ritenuto che nessuna norma del trattato o di altre fonti comportasse che l’aiuto di cui alla legge finanziaria 2008 fosse compatibile con il mercato comune. Ciò è erroneo, perché si trattava della difesa della cantieristica comunitaria dal dumping coreano, il che avrebbe potuto rendere applicabili l’art. 87, n. 3, lett. b) (progetti comunitari di rilevante interesse), o l’art. 87, n. 3, lett. c) (aiuti allo sviluppo di un determinato settore economico), e in ogni caso il principio di proporzionalità: agevolare soltanto alcuni contratti e non altri perché era esaurito il finanziamento avrebbe infatti costituito un mezzo sproporzionato di tutela della finanza pubblica in quanto avrebbe determinato una grave distorsione nella concorrenza tra le imprese interessate. La Commissione non ha preso in esame nessuna di queste possibili ragioni di deroga al divieto di aiuti di Stato. Il Tribunale ha errato nel ritenere che l’Italia non avesse prospettato alcun motivo di deroga al divieto di aiuti di Stato, in particolare sotto il profilo della disparità di trattamento e della distorsione della concorrenza che si sarebbe verificata negando gli aiuti a talune imprese e concedendoli ad altre che si trovavano nella medesima situazione. Esso ha, inoltre, errato nel ritenere che la decisione della Commissione fosse adeguatamente motivata.
Quarto motivo. Violazione dei principi di tutela dell’affidamento e di parità di trattamento (non discriminazione).
Comunque, dopo che la Commissione aveva approvato il regime di cui al DM 2.2.2004, vi era un legittimo affidamento che venisse approvata anche una legge che si limitava a integrare il finanziamento di quello stesso regime. Ciò era imposto inoltre dal principio di parità di trattamento o di non discriminazione, poiché a causa dell’esaurimento del finanziamento solo taluni operatori avevano ricevuto l’aiuto e non l’avevano ricevuto altri che si trovavano in una condizione identica. Il Tribunale ha errato nel ritenere che fosse chiaro all’Italia e agli interessati che la decisione di approvazione del 2004 limitava gli aiuti concedibili all’importo totale di 10 milioni di Euro. Al contrario, sussisteva l’affidamento che tutti gli aventi diritto potessero ottenere il contributo.
(1) GU L 83, pag. 1
(2) GU L 140, pag. 1.
(3) GU L 172, pag. 1.
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