16.7.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 211/14
Impugnazione proposta il 29 aprile 2011 dall’Internationaler Hilfsfonds e.V. avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 24 marzo 2011, causa T-36/10, Internationaler Hilfsfonds e.V./Commissione
(Causa C-208/11 P)
2011/C 211/27
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Internationaler Hilfsfonds e.V. (rappresentante: avv. H. Kaltenecker)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Danimarca
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare la nullità delle misure controverse e adottare una decisione definitiva nel merito, ovvero, in via subordinata, rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci nuovamente;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente è un’organizzazione non governativa di diritto tedesco che opera nel settore degli aiuti umanitari. La controversia trova origine nel contratto «LIEN 97 2011», stipulato tra la ricorrente e la Commissione, per il cofinanziamento di un progetto di assistenza medica in Kazakistan. Nell'ottobre del 1999, ad avviso della ricorrente la Commissione ha indebitamente sciolto unilateralmente il contratto e posto termine al progetto.
Dall’interruzione del contratto la ricorrente tenta di verificare quali motivi hanno condotto la Commissione a porre fine al progetto, che, nell'opinione sua e del governo del Kazakistan, era importante ed aveva avuto un inizio positivo. Essa sospetta che ci sia stato un abuso di potere e per tale motivo ha tentato in vari procedimenti, dinanzi al Mediatore europeo e ai giudici dell'Unione, di ottenere che la Commissione rendesse pubblici tutti i documenti relativi in base al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo: il «regolamento n. 1049/2001»). La Commissione negherebbe del tutto l'accesso.
L'impugnazione è diretta contro l’ordinanza del Tribunale con cui quest'ultimo ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente avverso la decisione della Commissione 9 ottobre 2009, con la quale questa aveva nuovamente negato l'accesso a tutti i documenti e con cui, inoltre, la ricorrente è stata condannata alle spese del procedimento. La ricorrente lamenta che il Tribunale ha erroneamente determinato e interpretato il termine prescritto per la presentazione del ricorso di annullamento.
In particolare, la ricorrente adduce che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che il suo ricorso verteva su una decisione della Commissione prevista nel procedimento in due tappe di cui al regolamento n. 1049/2001. Dal punto di vista procedurale, la ricorrente non sarebbe stata in grado di presentare un ricorso prima della risposta resa dalla Commissione alla sua seconda domanda, in data 15 ottobre 2009, con cui essa chiedeva che si tornasse a esaminare la risposta del 9 ottobre 2009 alla sua prima domanda. La ricorrente ha agito in tal modo, a suo avviso, in conformità alla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione. Secondo la ricorrente, il termine per ricorrere ha iniziato a decorrere dal momento in cui essa ha ricevuto la risposta — considerata di rigetto a termini dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 1049/2001 — alla sua seconda domanda, vale a dire il 2 dicembre 2009. Tale termine sarebbe giunto a scadenza il 2 febbraio 2010. Pertanto, ad avviso della ricorrente, il ricorso è stato presentato entro il termine. La ricorrente ritiene incomprensibile che il Tribunale abbia potuto indebitamente stabilire il termine del 16 ottobre 2009 (momento in cui essa ha presentato la sua seconda domanda) come dies a quo del termine utile per presentare il ricorso e il 29 dicembre 2009 come dies ad quem, senza tener conto che la decisione 9 ottobre 2009 (risposta provvisoria alla sua prima domanda) si è convertita in un atto giuridico impugnabile solo al momento della risposta di rigetto della sua seconda domanda.
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