10.9.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 269/21
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitgericht Passau (Germania) il 16 maggio 2011 — Konstantin Toltschin/Kaiser GmbH
(Causa C-230/11)
2011/C 269/39
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Arbeitgericht Passau
Parti
Ricorrente: Konstantin Toltschin
Convenuta: Kaiser GmbH
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 12 dicembre 2007, e/o l’art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (1), debbano essere interpretati nel senso che ostano a legislazioni e prassi nazionali secondo cui, in caso di diminuzione dei giorni lavorativi settimanali in seguito a una riduzione dell’orario di lavoro disposta legittimamente, il diritto del lavoratore a tempo ridotto a ferie annuali retribuite viene adeguato pro rata temporis in base al numero di giorni lavorativi settimanali durante il periodo di riduzione dell’orario rispetto al numero di giorni lavorativi settimanali di un lavoratore a tempo pieno, cosicché durante il periodo di lavoro con orario ridotto il lavoratore a tempo ridotto matura solo un diritto a ferie retribuite ridotto in misura corrispondente.
2)
In caso di soluzione affermativa alla prima questione pregiudiziale:
Se l’art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 12 dicembre 2007, e/o l’art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, debbano essere interpretati nel senso che ostano a legislazioni e prassi nazionali secondo cui, in caso di diminuzione dei giorni lavorativi settimanali in seguito a una riduzione dell’orario di lavoro disposta legittimamente «a zero ore», il diritto del lavoratore a tempo ridotto a ferie annuali retribuite viene portato pro rata temporis a zero, cosicché durante il periodo di lavoro con orario ridotto «a zero ore» il lavoratore a tempo ridotto non matura alcun diritto a ferie retribuite.
(1) GU L 299, pag. 9.
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