9.7.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 204/18
Impugnazione proposta il 16 maggio 2011 dalla Siemens Transmission & Distribution Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 3 marzo 2011, cause riunite da T-122/07 a T-124/07, Siemens AG Österreich e a./Commissione
(Causa C-232/11 P)
2011/C 204/32
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Siemens Transmission & Distribution Ltd (rappresentanti: avv.ti H. Wollmann, F. Urlesberger)
Altre parti nel procedimento: Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA, Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia
—
modificare il punto 3, quarto trattino, della sentenza impugnata, in modo che l’ammenda ivi comminata per la Reyrolle venga ridotta di almeno EUR 7 400 000;
—
in subordine, annullare il punto 3 della sentenza impugnata nella parte in cui riguarda la Reyrolle e rinviare la causa al Tribunale;
—
in ogni caso, condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente fa valere una violazione del principio di personalità delle pene e delle sanzioni. Nell’esercizio del suo potere di controllo giurisdizionale di merito, il Tribunale avrebbe applicato in modo erroneo l’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, in quanto non avrebbe sanzionato l’impresa Rolls-Royce/Reyrolle per il periodo dal 1988 al 1998 in maniera proporzionata a tale impresa, bensì avrebbe invece adeguato la sanzione al potere economico di una singola unità economica sorto solo molti anni dopo (con la vendita della Reyrolle alla VA Technologie).
La ricorrente deduce inoltre una violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità, principi saldamente radicati nella giurisprudenza del Tribunale. Nell’ambito dell’art. 31 del regolamento n. 1/2003, il Tribunale avrebbe sistematicamente applicato metodi di calcolo diversi, i quali avrebbero sensibilmente penalizzato la ricorrente rispetto agli altri destinatari dell’ammenda. Non sarebbe ravvisabile una motivazione oggettiva per tale disparità di trattamento.
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