9.7.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 204/18
Impugnazione proposta il 16 maggio 2011 dalla Siemens Transmission & Distribution SA e dalla Nuova Magrini Galileo SpA avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 3 marzo 2011, cause riunite da T-122/07 a T-124/07, Siemens AG Österreich e altri/Commissione
(Causa C-233/11 P)
2011/C 204/33
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Siemens Transmission & Distribution SA e Nuova Magrini Galileo SpA (rappresentanti: avv.ti H. Wollmann, F. Urlesberger)
Altre parti nel procedimento: Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia
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annullare il punto 2 della sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 3 marzo 2011, cause riunite da T-122/07 a T-124/07, nella parte in cui dichiara nullo l’art. 2, lett. j) e k), della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6762 def., caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas;
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annullare il punto 3, primo trattino, della sentenza impugnata, nonché confermare l’art. 2, lett. j) e k), della decisione della Commissione C(2006) 6762 def. e dichiarare, con riguardo all’art. 2, lett. k), di tale decisione, che ognuno dei debitori solidali deve farsi carico di un terzo dell’importo di EUR 4 500 000 in rapporto ai suoi condebitori;
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in subordine, annullare il punto 3, primo trattino, della sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale;
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in ogni caso, annullare il punto 7 della sentenza impugnata e condannare la convenuta a tutte le spese del procedimento nella causa T-124/07 nonché della presente impugnazione.
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale avrebbe dichiarato nulla anche l’ammenda comminata solo alla Schneider Electric SA e l’avrebbe cumulata in modo inammissibile con il debito solidale delle ricorrenti, statuendo ultra petita rispetto a quanto chiesto dalle ricorrenti nella causa dinanzi al Tribunale. La sentenza impugnata violerebbe al riguardo principi giuridici essenziali. Il Tribunale avrebbe quindi violato il principio della domanda e avrebbe disconosciuto il principio, contenuto implicitamente nell’art. 263 TFUE, in base al quale nessuno può rivendicare un diritto per conto di un altro.
Il Tribunale avrebbe inoltre interferito, statuendo ultra petita rispetto a quanto chiesto dalle ricorrenti nella causa dinanzi al Tribunale, nella decisione della Commissione, già passata in giudicato, nei confronti della Schneider Electric SA. Tale inammissibile interferenza in una decisione già passata in giudicato violerebbe il principio della certezza del diritto.
Alle ricorrenti non sarebbe stata data alcuna possibilità di prendere posizione rispetto a constatazioni essenziali del Tribunale. Ciò rappresenterebbe un vizio procedurale dinanzi al Tribunale, in quanto sarebbe così stato violato il diritto delle ricorrenti ad essere sentite ai sensi dell’art. 6 della CEDU.
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