16.7.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 211/18
Impugnazione proposta il 19 maggio 2011 dalla World Wide Tobacco España S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 marzo 2011, causa T-37/05, World Wide Tobacco España/Commissione
(Causa C-240/11 P)
2011/C 211/35
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: World Wide Tobacco España S.A. (rappresentanti: avv. M. Odriozola e A. Vide)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
—
annullamento parziale della sentenza del Tribunale nella causa T-37/05;
—
riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente;
—
condanna della Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
In primo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento imponendo un fattore dissuasivo più rigoroso alla WWTE (World Wide Tabacco España S.A.) che ad altre imprese di trasformazione. La Commissione ha imposto un fattore dissuasivo alla WWTE perché appartiene ad un gruppo multinazionale dotato di un rilevante potere economico e finanziario. La circostanza che la WWTE abbia agito, quod non, sotto l’influenza decisiva delle sue società madri è stata considerata solo un elemento addizionale.
In secondo luogo, in subordine, il Tribunale deve ricalcolare il fattore di moltiplicazione qualora accerti che una delle società madri non è responsabile della condotta della WWTE. Il Tribunale non avrebbe dovuto respingere gli argomenti della WWTE per il motivo che essa non avrebbe incluso nella sua domanda gli argomenti delle sue società madri, in quanto spetta alle società madri contestare gli addebiti loro mossi e non alla loro controllata. In ogni caso, le sentenze pronunciate o da pronunciarsi nei ricorsi delle società madri, compresa la sentenza nella causa T-24/05, hanno forza di giudicato tra obbligati in solido.
In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile per mancanza di chiarezza l’affermazione della ricorrente con cui si asseriva che la Commissione avesse imposto un’ammenda che violava il limite del 10 % del fatturato, giacché le società madri non erano responsabili. I motivi sono identici a quelli esposti nel paragrafo precedente: solo le società madri hanno la capacità di difendersi dalle accuse loro mosse e la sentenza emessa ha forza di giudicato tra obbligati in solido.
Infine, la Commissione viola le linee direttrici sul calcolo delle ammende, in quanto non ha tenuto conto del fatto che, negli anni 1996 e 1997, la WWTC non si era attenuta agli accordi. Pertanto, la ricorrente ritiene che, non essendosi riferita espressamente a tale circostanza attenuante nella decisione impugnata, la Commissione non possa pretendere di averne tenuto conto.
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