23.7.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 219/8
Impugnazione proposta il 20 maggio 2011 dal Caixa Geral de Depósitos S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 3 marzo 2011, causa T-401/07, Caixa Geral de Depósitos/Commissione
(Causa C-242/11 P)
2011/C 219/12
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD) (rappresentante: avv.. N. Ruiz, advogado)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
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La ricorrente chiede che la Corte voglia annullare la decisione del Tribunale nella causa T-401/07 e, pertanto, considerare ricevibile e regolarmente proposto il ricorso di annullamento della ricorrente, rimettere la causa al Tribunale perché decisa sulla domanda di annullamento parziale della decisione impugnata e condannare la Commissione al pagamento di EUR 1 925,858,61, maggiorati degli interessi di mora e al pagamento delle spese del procedimento e di quelle sostenute dalla ricorrente.
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In subordine, la ricorrente chiede che la Corte voglia annullare la decisione del Tribunale nella causa T-401/07 e, pertanto, considerare ricevibile e regolarmente proposto il ricorso di annullamento della ricorrente, decidendo definitivamente sulla causa e accogliendo le conclusioni presentate dalla ricorrente in prima istanza.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce tre motivi a sostegno del suo ricorso:
1) Primo motivo, principale, attinente alla legittimazione attiva della ricorrente e alla violazione dell'art. 263 TFUE
La ricorrente ritiene che la decisione impugnata (1) la riguardi direttamente e individualmente in quanto, oltre all’intermediario operativo, è effettivamente l’istituto di credito che, per suo conto e rischio, ai termini della decisione che ha approvato la sovvenzione e della convenzione stipulata con la Commissione per darle esecuzione, ha concluso i contratti di prestito con i beneficiari finali dai quali derivano gli interessi di mora oggetto dell’agevolazione sovvenzionata dal FESR.
Inoltre, poiché la sovvenzione è stato concessa alla CGD per compensare l’abbuono degli interessi che i beneficiari finali le devono pagare, il Tribunale non ha debitamente valutato se lo Stato membro destinatario della decisione impugnata potesse evitare la produzione di effetti di tale decisione nella sfera giuridica della CGD considerando che l’ipotesi che lo Stato sopperisca alla mancata contribuzione del FESR è puramente teorica.
2) Secondo motivo, in subordine, attinente alla violazione del diritto dell’Unione europea da parte del Tribunale che ha considerato irricevibile il ricorso della Repubblica portoghese nella sentenza 3 marzo 2011, causa T-387/07 (Portogallo/Commissione)
La ricorrente sostiene che la sentenza nella causa T-387/07 non ha correttamente valutato l’esistenza di un difetto di motivazione o di errata motivazione della decisione impugnata, in quanto: a) la decisione impugnata non ha illustrato chiaramente i due vizi addebitati al comportamento delle ricorrenti e l’importo al quale alla fine deve essere ridotto il contributo del FESR; e b) lo stesso Tribunale ha fondato la legittimità della decisione impugnata su motivazioni diverse da quelle che la Commissione ha addotto per motivare la riduzione del contributo del FESR.
3) Terzo motivo, in subordine, attinente alla regolarità dell’effettuazione delle spese e alla violazione dell'art. 21, n. 1, del regolamento n. 4253/88 (2) e della convenzione
La ricorrente sostiene che la sentenza nella causa T-387/07 non ha correttamente valutato l’esistenza dei seguenti vizi della decisione impugnata: a) errore di fatto, nonché di diritto, in quanto essa presuppone che le sovvenzioni per gli interessi dei prestiti oggetto della SGAIA possono essere pagate dall’intermediario ai beneficiari finali; b) errore di diritto per aver negato la possibilità, ai sensi dell'art. 13, n. 3, del regolament0 (CEE) n. 2052/88 (3), di riferirsi al computo totale della sovvenzione; c) errore di diritto nella misura in cui essa ritiene che la SGAIA dovesse seguire un regime di chiusura che garantisse che gli importi corrispondenti alla sovvenzione degli interessi non scaduti fossero addebitati dal conto speciale e/o depositati in un secondo conto bancario speciale fino al 31 dicembre 2001 pena l’impossibilità di considerare le spese corrispondenti non effettuate fino a tale data; d) errore di diritto nei limiti in cui essa considera che la SGAIA dovesse seguire un regime di chiusura il quale garantisse che gli importi corrispondenti alla sovvenzione degli interessi non scaduti fino alla data del 31 dicembre 2001 fossero anticipati ai beneficiari finali e conseguentemente addebitati dal conto speciale fino al 31 dicembre 2001, pena non poter considerare effettuate fino a tale data le spese corrispondenti.
(1) Decisione della Commissione 31 luglio 2007, C(2007) 3772, recante riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riguardante la sovvenzione globale di sostegno all’investimento locale in Portogallo, ai sensi della decisione della Commissione 28 luglio 1995 C(95) 1769
(2) Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374, pag. 1)
(3) Regolamento (CEE del Consiglio 24 giugno 1988), n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9)
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