23.7.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 219/11
Impugnazione proposta il 23 maggio 2011 dalla Repubblica portoghese avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 3 marzo 2011, causa T-387/07, Portogallo/Commissione
(Causa C-246/11 P)
2011/C 219/14
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, S. Rodrigues e A. Gattini, agenti)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La Repubblica portoghese chiede che la Corte di giustizia voglia:
—
annullare la decisione del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-387/07 e conseguentemente:
—
rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea per pronunciarsi sulla domanda di annullamento dell'art. 1 della decisione 31 luglio 2007, C(2007) 3772 (1), ai sensi e agli effetti previsti all'art 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, conformemente alle conclusioni della domanda iniziale;
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento e a quelle sostenute dall’attuale ricorrente;
O, in subordine, conformemente al disposto dell'art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell'art. 113 del regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea, chiede alla Corte di giustizia di annullare la decisione del Tribunale dell’Unione europea pronunciata nella causa T-387/07 e di decidere definitivamente sulla controversia accogliendo le conclusioni della Repubblica portoghese presentate in prima istanza e, quindi
—
annullare l'art. 1 della decisione C(2007) 3772, ai sensi e agli effetti previsti all'art 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, conformemente alle conclusioni della domanda iniziale; e
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento e a quelle sostenute dall’attuale ricorrente.
Motivi e principali argomenti
La Repubblica portoghese è stata direttamente lesa dalla decisione C(2007) 3772, le cui motivazioni violano il principio di legittimità, di proporzionalità, del legittimo affidamento e della certezza del diritto, tenuto conto che l’esecuzione della decisione SGAIA si è rivelata conforme al quadro normativo che le era applicabile, tradottosi segnatamente nella convenzione conclusa con la Commissione europea (CE) e la Caixa Geral de Depósitos (CGD).
Infatti, la Repubblica portoghese propone il presente ricorso a motivo della violazione del diritto dell’Unione europea per le seguenti ragioni:
1)
Vizio di carenza di motivazione o di errata motivazione;
2)
regolarità nell’attuazione delle spese e violazione dell'art. 21, n. 1, del regolamento (CE) n. 4253/88 (2) e della convenzione.
(1) Decisione della Commissione 31 luglio 2007, C(2007) 3772, relativa alla riduzione del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concernente la sovvenzione globale di sostegno all’investimento locale in Portogallo ai sensi della decisione della Commissione 28 luglio 1995, C(95) 1769,
(2) Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 2052, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE)/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374, pag. 1).
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