16.7.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 211/18
Impugnazione proposta il 24 maggio 2011 da Areva avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 3 marzo 2011, cause riunite T-117/07 e T-121/07, Areva e a./Commissione
(Causa C-247/11 P)
2011/C 211/36
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Areva SA (rappresentante: avv. A. Schild, Rechtsanwältin)
Altre parti nel procedimento: Alstom, Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
—
Annullare la sentenza impugnata;
—
qualora la Corte ritenga che la causa è matura per essere decisa:
—
in via principale, annullare i seguenti articoli della decisione impugnata:
—
art. 1, lett. c)
—
art. 2, lett. c);
—
in subordine, ridurre sostanzialmente l’ammenda inflitta alla ricorrente;
—
condannare la Commissione alla totalità delle spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale;
—
qualora la Corte ritenga che la causa non è ancora matura per la decisione, rimetterla ad una sezione del Tribunale diversamente composta e riservare le spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente adduce quattro motivi a sostegno della sua impugnazione.
Il primo motivo riguarda la violazione da parte del Tribunale delle regole in tema di motivazione e dei diritti della difesa nell’ambito dell’analisi dell’esercizio effettivo di un’influenza decisiva della Areva SA sulla Areva T & D SA e sulla Areva T & D AG nel periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004. Al riguardo la ricorrente osserva che il Tribunale non ha tenuto conto degli artt. 36 e 53 del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (obbligo per il Tribunale di motivare le sue decisioni), in quanto, al punto 150 della sentenza impugnata, ha sostituito il suo proprio ragionamento a quello della Commissione aggiungendo a posteriori alla decisione impugnata motivi ivi non compresi. La ricorrente osserva pure che il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione nella misura in cui le sue argomentazioni non consentono di comprendere perché non ha accolto le allegazioni della ricorrente. La ricorrente fa valere, infine, che il Tribunale ha violato i diritti della difesa della Areva SA imponendole una probatio diabolica nell’ambito della dimostrazione dell’assenza di esercizio effettivo di un’influenza decisiva da parte della società madre sulle controllate e negandole la possibilità di pronunciarsi sui nuovi argomenti da esso aggiunti alla decisione impugnata.
Il secondo motivo attiene ad un errore di diritto nell’applicazione delle regole relative alla solidarietà nel pagamento delle ammende, un errore che comporta una violazione dei principi di certezza del diritto e di personalità delle pene. Imponendo ammende che hanno l’effetto di creare una solidarietà «di fatto» tra due società che non sono mai appartenute ad una stessa entità economica, il Tribunale avrebbe disconosciuto detti principi.
Il terzo motivo verte sull’errata interpretazione da parte del Tribunale delle regole relative alla delega illecita di poteri della Commissione, su vizi di motivazione da parte del Tribunale e sulla violazione del principio di personalità delle pene e delle sanzioni per difetto di attribuzione chiara delle responsabilità tra condebitori nel contesto di una solidarietà. Al riguardo la Areva SA fa valere, da un lato, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto fondandosi su un’interpretazione della decisione della Commissione contraria alle intenzioni di quest’ultima al fine di elaborare una «soluzione» che, senza essere fondata in diritto, gli permettesse di respingere le argomentazioni della ricorrente circa la delega dei poteri della Commissione. La ricorrente fa valere, d’altro lato, che la soluzione elaborata dal Tribunale infrange i principi generali di certezza del diritto e di personalità delle pene.
Il quarto ed ultimo motivo è tratto da un errore di diritto quanto all’applicazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento relativamente all’ammenda imposta in solido alla Areva SA. Non facendo uso della sua competenza di merito e confermando un’attribuzione delle ammende che non tiene conto della durata dell’infrazione commessa, il Tribunale avrebbe violato detti principi.
Full & Egal Universal Law Academy