16.7.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 211/19
Impugnazione proposta il 25 maggio 2011 da Alstom, T & D Holding, già Areva T & D Holding SA, Alstom Grid SAS, già Areva T & D SA, Alstom Grid AG, già Areva T & D AG avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 3 marzo 2011, cause riunite T-117/07 e T-121/07, Areva e a./Commissione
(Causa C-253/11 P)
2011/C 211/37
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Alstom, T & D Holding, già Areva T & D Holding SA, Alstom Grid SAS, già Areva T & D SA, Alstom Grid AG, già Areva T & D AG (rappresentanti: avv.ti J. Derenne e A. Müller-Rappard)
Altre parti nel procedimento: Areva, Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
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Annullare la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 3 marzo 2011, nelle cause riunite T-117/07 e T-121/07, Areva SA, Areva T & D Holding SA, Areva T & D AG, Areva T & D SA e Alstom/Commissione europea;
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qualora la Corte ritenga che la causa è matura per essere decisa:
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in via principale, annullare i seguenti articoli della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6762 def. (caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas):
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art. 1, lett. b) [Alstom]
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art. 1, lett. d) [Alstom Grid AG (già Areva T & D AG)]
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art. 1, lett. e) [T & D Holding (già Areva T & D Holding SA)]
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art. 1, lett. f) [Alstom Grid SAS (già Areva T & D SA)]
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art. 2, lett. b) [Alstom]
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art. 2, lett. c) [Alstom, Alstom Grid AG (già Areva T & D AG), T & D Holding (già Areva T & D Holding SA) e Alstom Grid SAS (già Areva T & D SA)];
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in subordine, ridurre sostanzialmente le ammende inflitte alle ricorrenti;
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condannare la Commissione alle spese, comprese quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale;
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qualora la Corte ritenga che la causa non è ancora matura per la decisione, rimetterla ad una sezione del Tribunale diversamente composta e riservare le spese.
Motivi e principali argomenti
Le parti ricorrenti adducono cinque motivi a sostegno della loro impugnazione.
Con il primo motivo, che consta di due capi, le ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 269 TFUE da parte del Tribunale, per aver statuito che la decisione della Commissione è sufficientemente motivata. Al riguardo, esse censurano al Tribunale, in primo luogo, di aver dichiarato, ai punti 90-99 della sentenza impugnata, che la Commissione ha motivato adeguatamente la sua conclusione di responsabilità congiunta e solidale della Alstom con la Areva T & D SA e la Areva T & D AG, fondata sul fatto che la Alstom non avrebbe invertito la presunzione di esercizio di un’influenza decisiva sulle sue controllate, mentre la Commissione non ha risposto agli elementi forniti dalla Alstom al fine di invertire tale presunzione (primo capo). In secondo luogo, le ricorrenti censurano al Tribunale di aver dichiarato, al punto 200 della sentenza impugnata, che la Commissione non era tenuta a spiegare per quale ragione due società che non formano un’entità economica il giorno dell’adozione di una decisione possono vedersi infliggere un’ammenda in solido.
Con il secondo motivo le ricorrenti fanno valere la violazione, da parte del Tribunale, degli artt. 36 e 53 dello Statuto della Corte di giustizia, in combinato disposto con l’art. 263 TFUE, perché ha sostituito, ai punti 101-110 (primo capo), 148-150 (secondo capo) e 214-216 (terzo capo) della sentenza, il suo proprio ragionamento a quello della Commissione aggiungendo a posteriori alla decisione impugnata motivi ivi non compresi. Allo stesso modo, la Alstom e le altre censurano al Tribunale di aver statuito, al punto 206 della sentenza impugnata, che a due società che non formano un’entità economica il giorno dell’adozione della decisione impugnata può essere inflitta un’ammenda in solido (quarto capo).
Il terzo motivo, vertente sull’imposizione da parte del Tribunale di una probatio diabolica in violazione dell’art. 101 TFUE, e in particolare in violazione delle norme che disciplinano l’imputabilità ad una società madre del comportamento di una sua controllata come pure dei principi del diritto a un processo equo e della presunzione d’innocenza sanciti agli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si articola in due capi. Le ricorrenti sostengono:
a)
da un lato, confermando l’imputazione di responsabilità dei comportamenti tenuti dalle controllate alla loro società madre Alstom e applicando i principi giurisprudenziali della presunzione di esercizio di un’influenza decisiva, il Tribunale non ha tenuto conto, ai punti 84-110 della sentenza impugnata, del diritto a un processo equo e del principio di presunzione di innocenza, bensì ha accolto, in un contesto di imputazione di responsabilità, una definizione dell’esercizio di influenza decisiva da parte di una società madre sulla propria controllata senza alcun rapporto con un comportamento effettivo sul mercato in questione e, così facendo, ha reso irrefragabile tale presunzione;
b)
d’altro lato, il Tribunale ha commesso errori di diritto, ai punti 144-152 della sentenza impugnata, nella determinazione dell’esercizio effettivo di un’influenza decisiva da parte della Areva T & D Holding SA sulla Areva T & D SA e sulla Areva T & D AG nel periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004.
Il quarto motivo verte sulla violazione, da parte del Tribunale, della nozione di solidarietà, per aver statuito, ai punti 214-216 della sentenza impugnata, che la solidarietà determina le quote-parti di contribuzione di ciascuna delle società cui è imposta un’ammenda in solido (primo capo) e per aver violato, ai punti 232-236 e 238-242 della sentenza impugnata, i principi della certezza del diritto e della personalità delle pene, nonché l’art. 13 TUE, riguardo a una delega da parte della Commissione del potere di determinare la responsabilità di ciascuna delle imprese sanzionate.
Il quinto motivo è tratto dalla violazione, da parte del Tribunale, dell’obbligo di rispondere ai motivi e agli argomenti sollevati, in quanto, ai punti 223-230 della sentenza impugnata, esso fraintende la portata del motivo attinente alla violazione del diritto a un ricorso effettivo e alla tutela giurisdizionale e non risponde, quindi, al motivo sollevato, bensì ad un altro in realtà mai dedotto.
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