6.8.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 232/17
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Legfelsőbb Bíróság (Ungheria) il 25 maggio 2011 — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége/Oskar Shomodi
(Causa C-254/11)
2011/C 232/29
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Legfelsőbb Bíróság
Parti
Ricorrente in cassazione: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége
Resistente in cassazione: Oskar Shomodi
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’art. 5 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, n. 1931 (1) (regolamento sul traffico frontaliero locale), che fissa in tre mesi la durata massima autorizzata di ciascun soggiorno ininterrotto — tenuto conto, in particolare, dell’«art. 2, lett. a), e dell’art. 3, n. 3, del suddetto regolamento — debba essere interpretato nel senso che il regolamento permette molteplici ingressi e uscite e un soggiorno massimo ininterrotto della durata di tre mesi, nel quadro degli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e Stati terzi in virtù dell’art. 13, di modo che, prima della scadenza del periodo di soggiorno di tre mesi, il residente frontaliero che disponga di un lasciapassare per traffico frontaliero locale può interrompere la continuità del soggiorno ininterrotto e, dopo aver attraversato di nuovo il confine, disporre nuovamente del diritto di soggiorno ininterrotto per tre mesi.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se si possa considerare come interruzione della continuità del soggiorno ai sensi dell’art. 5 del regolamento sul traffico frontaliero locale il caso in cui l’ingresso e l’uscita avvengano nello stesso giorno o in giorni consecutivi.
3)
Nel caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta negativa alla seconda, di quale lasso di tempo oppure di quale ulteriore criterio occorra tener conto, in ragione dell’art. 5 del regolamento sul traffico frontaliero locale, per dimostrare l’avvenuta interruzione della continuità del soggiorno ininterrotto.
4)
Nel caso di risposta negativa alla prima questione, se la disposizione che autorizza un soggiorno ininterrotto della durata massima di tre mesi, contenuta all’art. 5 del regolamento sul traffico frontaliero locale, possa essere interpretata nel senso che occorre sommare i periodi di tempo decorsi nel corso dei molteplici ingressi e uscite e che, a norma dell’art. 20, n. 1, della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU 2000, L 239, pag. 19) — e di qualunque altra norma regolante lo spazio di Schengen —, nel caso tale somma raggiunga i novantatre giorni (tre mesi), il lasciapassare per traffico frontaliero locale non dia diritto ad alcun periodo di soggiorno aggiuntivo nei sei mesi calcolati a partire dal primo ingresso.
5)
Nel caso di risposta affermativa alla quarta questione, se per il calcolo complessivo si debba tener conto degli eventuali ingressi e uscite multipli avvenuti in giornata, così come degli eventuali ingressi e uscite singoli che abbiano avuto luogo nello stesso giorno, e quale metodo di calcolo occorra impiegare».
(1) Regolamento che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405, pag. 1).
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