30.7.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 226/15
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Amtsgerichts Geldern (Germania) il 24 maggio 2011 — Nadine Büsch e Björn Siever/Ryanair Ltd
(Causa C-255/11)
2011/C 226/28
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Geldern
Parti
Attori: Nadine Büsch e Björn Siever
Convenuta: Ryanair Ltd
Questioni pregiudiziali
1)
Se il diritto alla compensazione pecuniaria disciplinato all’art. 7 del regolamento n. 261/2004 (1) costituisca un diritto al risarcimento per danni soggetto — in virtù dell’art. 29, primo periodo, della convenzione di Montreal (2) — alle restrizioni di cui alla medesima convenzione, qualora debba essere riconosciuto per un ritardo prolungato del volo.
2)
Se il diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del regolamento n. 261/2004 sia di natura non risarcitoria nell’accezione dell’art. 29, secondo periodo, della convenzione di Montreal, laddove sia superiore ai danni subìti dal passeggero a causa del ritardo prolungato. Se ciò escluda completamente il diritto alla compensazione pecuniaria o se quest’ultimo sorga, in caso di ritardo, solo in misura del danno effettivamente subìto.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
(2) Decisione del Consiglio 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU L 194, pag. 38).
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