23.7.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 219/11
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshofs (Austria) il 25 maggio 2011 — Murat Dereci, Vishaka Heiml, Alban Kokollari, Izunna Emmanuel Maduike e Dragica Stevic/Bundesminister für Inneres
(Causa C-256/11)
2011/C 219/15
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrenti: Murat Dereci, Vishaka Heiml, Alban Kokollari, Izunna Emmanuel Maduike e Dragica Stevic
Convenuto: Bundesminister für Inneres
Questioni pregiudiziali
1)
a)
Se l’art. 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta ad uno Stato membro di negare ad un cittadino di un paese terzo, il cui coniuge ed i cui figli minorenni siano cittadini dell’Unione, il soggiorno nello Stato membro di residenza del coniuge e dei figli, Stato di cui essi sono cittadini, e ciò anche qualora questi cittadini dell’Unione non dipendano dal cittadino del paese terzo per quanto riguarda il loro mantenimento. (Nota: ricorrente Dereci)
b)
Se l’art. 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta ad uno Stato membro di negare ad un cittadino di un paese terzo, il cui coniuge sia cittadino dell’Unione, il soggiorno nello Stato membro di residenza del coniuge, Stato di cui quest’ultimo è cittadino, e ciò anche qualora il cittadino dell’Unione non dipenda dal cittadino del paese terzo per quanto riguarda il suo mantenimento. (Nota: ricorrenti Heiml e Maduike)
c)
Se l’art. 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta ad uno Stato membro di negare ad un cittadino maggiorenne di un paese terzo, la cui madre sia cittadina dell’Unione, il soggiorno nello Stato membro di residenza della madre, Stato di cui essa è cittadina, e ciò anche qualora la cittadina dell’Unione non dipenda dal cittadino del paese terzo per quanto riguarda il suo mantenimento, bensì il cittadino del paese terzo dipenda dalla cittadina dell’Unione per quanto riguarda il proprio mantenimento. (Nota: ricorrente Kokollari)
d)
Se l’art. 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta ad uno Stato membro di negare ad una cittadina maggiorenne di un paese terzo, il cui padre sia cittadino dell’Unione, il soggiorno nello Stato membro di residenza del padre, Stato di cui egli è cittadino, e ciò anche qualora il cittadino dell’Unione non dipenda dalla cittadina del paese terzo per quanto riguarda il suo mantenimento, bensì la cittadina del paese terzo riceva un sostentamento dal cittadino dell’Unione. (Nota: ricorrente Stevic)
2)
In caso di risposta affermativa ad una delle questioni sub 1):
se, per quanto riguarda l’obbligo degli Stati membri, risultante dall’art. 20 TFUE, di consentire il soggiorno al cittadino di un paese terzo, si tratti di un diritto di soggiorno derivante direttamente dal diritto dell’Unione oppure sia sufficiente che lo Stato membro conferisca al cittadino del paese terzo il diritto di soggiorno con efficacia costitutiva.
3)
a)
In caso di soluzione della questione sub 2) nel senso che esiste un diritto di soggiorno in forza del diritto dell’Unione:
a quali condizioni eccezionalmente non sussiste il diritto di soggiorno risultante dal diritto dell’Unione o, rispettivamente, a quali condizioni può essere negato il diritto di soggiorno al cittadino di un paese terzo.
b)
In caso di soluzione della questione sub 2) nel senso che è sufficiente che il diritto di soggiorno venga concesso al cittadino del paese terzo con efficacia costitutiva:
a quali condizioni il diritto di soggiorno può essere negato al cittadino di un paese terzo — nonostante lo Stato membro sia tenuto in linea di principio a consentirgli il soggiorno.
4)
Nel caso in cui l’art. 20 TFUE non osti al diniego di soggiorno nello Stato membro per il cittadino di un paese terzo nella situazione in cui si trova il sig. Dereci:
se l’art. 13 della decisione del Consiglio di Associazione istituito con l’accordo che crea un’Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’Associazione, o l’art. 41 (1) del protocollo addizionale firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760, il quale, ai sensi del suo art. 62, è parte integrante dell’accordo che crea un’Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, osti, in un caso come quello del sig. Dereci, a sottoporre il primo ingresso di cittadini turchi a norme nazionali più severe rispetto a quelle vigenti in precedenza per il primo ingresso di tali cittadini, nonostante dette disposizioni nazionali, che avevano facilitato il primo ingresso, siano entrate in vigore solo dopo che le citate disposizioni relative all’Associazione con la Turchia sono divenute efficaci per lo Stato membro.
(1) GU 1972, L 293, pag. 4.
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