30.7.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 226/17
Impugnazione proposta il 30 maggio 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 22 marzo 2011, causa T-369/07, Repubblica di Lettonia/Commissione europea
(Causa C-267/11 P)
2011/C 226/32
Lingua processuale: il lettone
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. White e I. Rubene)
Altre parti nel procedimento: Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica slovacca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza impugnata;
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Condannare la Repubblica di Lettonia alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il motivo unico d’impugnazione è fondato sull’inadempimento dell’obbligo di osservare il termine di tre mesi fissato all’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE (1).
La Commissione, considera che il Tribunale, nella sua analisi, avrebbe unificato la prima e la seconda frase dell’art. 9, n. 3, della menzionata direttiva, e, pertanto, siffatta interpretazione non risulterebbe conforme ai fini di cui a tale numero.
Tale interpretazione dell’art. 9, n. 3, della direttiva in questione sarebbe contraria all’interpretazione adottata dal Tribunale medesimo in un’altra causa, nella quale il Tribunale avrebbe correttamente considerato che l’art. 9, n. 3, seconda frase della citata direttiva costituiva un fondamento normativo distinto.
Nella sua interpretazione dell’art. 9, n. 3, della direttiva in parola la Commissione si basa sul dettato letterale della disposizione, che corrisponderebbe pienamente alla finalità della stessa. Di conseguenza, se la Commissione respinge il piano nazionale di assegnazione notificato dallo Stato membro, quest’ultimo dovrà modificare tale piano tenendo conto delle obiezioni formulate dalla Commissione e non potrà attuare detto piano nel caso in cui la Commissione non abbia accettato le modifiche. Non è fissato un termine per siffatta decisione positiva di accettazione.
La Commissione fa presente che la decisione impugnata era una decisione riguardante le modifiche al piano nazionale di assegnazione e non vertente sul piano nazionale di assegnazione notificato in sé.
Orbene, atteso che il Tribunale non ha ritenuto che l’art. 9, n. 3, seconda frase, della direttiva in questione stabilisse un iter distinto, esso si è trovato obbligato a considerare le modifiche notificate come la notifica di un nuovo piano nazionale di assegnazione e, pertanto, ad applicare scorrettamente il termine di tre mesi.
(1) GU L 275, pag. 32.
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