27.8.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 252/14
Impugnazione proposta il 6 giugno 2011 da Densmore Ronald Dover avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011, causa T-149/09, Densmore Ronald Dover/Parlamento europeo
(Causa C-278/11 P)
2011/C 252/28
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Densmore Ronald Dover (rappresentanti: D. Vaughan QC, M. Lester, Barrister, R. Collard, Solicitor)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare le parti impugnate della sentenza del Tribunale nella causa T-149/09;
—
annullare interamente la decisione impugnata;
—
condannare il Parlamento alle spese sopportate dal ricorrente per la presente impugnazione e per il ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
In primo luogo, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il Parlamento avesse ottemperato al suo obbligo di motivare debitamente il recupero della somma di GBP 345 289,00 ai nn. 24 e 25 della decisione impugnata. Il ricorrente non aveva appreso, dai nn. 24 e 25 della decisione impugnata né in altro modo, i motivi per cui gli veniva imposta la restituzione di tali somme, fatto che gli avrebbe consentito di contestare la validità di tali motivi dinanzi agli organi giurisdizionali o di mettere gli organi giurisdizionali in condizione di esaminare correttamente tali motivi.
In secondo luogo, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il Parlamento fosse legittimato a pretendere la restituzione di GBP 345 289,00, per il fatto che tale somma era stata versata «indebitamente» ai sensi dell’art. 14 della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo (in prosieguo: la «regolamentazione SID»), in quanto:
a)
Il Parlamento non aveva esposto, in alcun punto della decisione impugnata, i motivi per cui riteneva che i numerosi documenti trasmessi dal ricorrente non provassero che le voci di cui al n. 25 erano state utilizzate conformemente alla regolamentazione SID, né sotto quali aspetti il Parlamento aveva considerato che tali voci fossero state ingiustamente richieste ai sensi dell’art. 14 della regolamentazione SID o che ne fosse stato fatto un uso improprio o a fini impropri.
b)
In realtà il ricorrente aveva fornito spiegazioni per ogni voce elencata al n. 25 della decisione impugnata ed aveva anche chiarito che ciascuna voce era servita esclusivamente ed esattamente per coprire le sole spese derivanti dall’impiego o ingaggio della MP Holdings come fornitore di servizi. Il ricorrente aveva prodotto una grande quantità di prove documentali per dimostrare che le indennità pagate alla MP Holdings erano effettivamente state utilizzate per i fini di cui all’art. 14. I documenti prodotti dal ricorrente eccedevano in larga misura quanto esso era tenuto a conservare e produrre per tutto il periodo rilevante, in particolare per quanto concerne i documenti relativi al primo mandato del ricorrente. Tali prove dimostravano che tutte le spese erano state sostenute interamente ed esclusivamente per procurare al ricorrente servizi di assistenza parlamentare. Il Parlamento ha cercato di imporre al ricorrente requisiti estremamente onerosi per la produzione di documenti atti a giustificare ogni singola spesa risalendo fino al 1999. Tali requisiti non esistevano al momento in cui le spese erano state sostenute e anzi non hanno mai affatto costituito condizioni per il rimborso ai sensi dell’art. 14 della regolamentazione SID.
In terzo luogo, il Tribunale ha erroneamente considerato che il fatto inammissibile che il Parlamento si fosse basato su un asserito «conflitto di interessi» non avrebbe dovuto portare al completo annullamento della decisione impugnata. Il Tribunale ha correttamente affermato che il Parlamento non poteva basarsi su un asserito conflitto di interessi per giustificare il recupero dell'indennità di assistenza parlamentare. Poiché il Parlamento si è basato espressamente e principalmente su tale motivo per giustificare l’intera decisione impugnata, tale statuizione del Tribunale avrebbe dovuto portare all’annullamento in toto della decisione impugnata.
Full & Egal Universal Law Academy