27.8.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 252/15
Ricorso presentato il 6 giugno 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-281/11)
2011/C 252/29
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e M. Owsiany-Hornung, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che, non trasponendo o trasponendo in maniera non corretta il disposto degli artt. 2, lett. a), b), d), e) nonché f), 3, n. 3, 4, n. 3, 6, 7, 8, 9, nn. 1 e 2, lett. a), 10, nn. 3 e 4, 18, n. 1, secondo comma, nn. 3 e 4 nonché l’Allegato V, parte A, quarto trattino, parte B, primo trattino, nonché parte C, primo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, 2009/41/CE, sull’impiego confinato di organismi geneticamente modificati, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza di tale direttiva;
—
condannare la Repubblica di Polonia alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione addebita alla Repubblica di Polonia che non ha correttamente trasposto nella legislazione polacca le definizioni «microrganismi», microrganismo geneticamente modificato, «incidente» e «utilizzatore» rispettivamente contenute all’art. 2, lett. a), lett. b), lett. d), nonché lett. e) della direttiva 2009/41/CE. A parere della Commissione, costituisce una violazione anche il fatto che la legislazione polacca non contiene la definizione «notifica», una definizione figurante all’art. 2, lett. f), di questa stessa direttiva.
La Commissione sostiene inoltre che gli artt. 3, n. 3, 6, 7, 8, 9, nn. 1 e 2, lett. a) e 18, n. 1, secondo comma, nn. 3 e 4 della direttiva nonché le disposizioni dell’allegato V, parte B, primo trattino nonché parte C, primo trattino, della direttiva 2009/41/CE non sono stati trasposti nella legislazione polacca.
Secondo la Commissione la trasposizione dell’art. 4, n. 3, della direttiva 2009/41/CE è inadeguata poiché, conformemente al diritto polacco, la prima classe comprende solo operazioni che non implicano alcun rischio, quando invece la direttiva comprende anche operazioni con rischi trascurabili.
La Commissione censura la Repubblica di Polonia anche per un’attuazione non corretta dell’art. 3 della direttiva 2009/41/CE per aver limitato la possibilità di stabilire condizioni supplementari all’impiego confinato proposto di organismi geneticamente modificati solo alle situazioni in cui è necessitato dalla tutela della salute delle persone o dell’ambiente, mentre l’art. 10, n. 3, non contiene una limitazione siffatta.
Oltre a ciò, secondo la Commissione, l’art. 10, n. 4, della direttiva 2009/41/CE non è stato correttamente trasposto nella legislazione polacca poiché quest’ultima introduce un termine di trenta giorni non previsto dalla direttiva.
Da ultimo, la Commissione afferma che le autorità polacche non hanno integralmente trasposto l’Allegato V, parte A, quarto trattino, della direttiva 2009/41.
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