27.8.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 252/18
Impugnazione proposta il 9 giugno 2011 dalla Comap SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011, causa T-377/06, Comap/Commissione
(Causa C-290/11 P)
2011/C 252/32
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Comap SA (rappresentanti: avv.ti A. Wachsmann e S. de Guigné)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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in via principale,
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annullare, ai sensi degli artt. 256 TFUE e 56 del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la sentenza del Tribunale 24 marzo 2011, causa T-377/06, Comap/Commissione, nella sua interezza;
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accogliere il petitum presentato dalla Comap SA in primo grado dinanzi al Tribunale;
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di conseguenza,
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annullare la decisione della Commissione europea 20 settembre 2006, C(2006) 4180 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi), nella parte in cui riguarda la Comap SA, nonché la motivazione alla base del suo dispositivo, in quanto tale decisione impone un’ammenda alla Comap SA;
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in subordine,
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annullare, ai sensi dell’art. 261 TFUE, l’ammenda di 18,56 milioni di euro irrogata alla Comap SA, dall’art. 2, lett. g) di detta decisione della Commissione europea o ridurre, a norma dell’art. 261 TFUE, tale ammenda ad un importo adeguato;
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in ogni caso, condannare la Commissione europea a pagare tutte le spese, comprese quelle sostenute dalla Comap SA dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce quattro motivi.
Con il primo motivo, la Comap lamenta la violazione del diritto ad un giudice indipendente ed imparziale, in quanto il sindacato operato dal Tribunale sulla decisione della Commissione, istituzione che è titolare al contempo delle funzioni di indagine e sanzionatorie, si è limitato agli errori manifesti di diritto e di fatto, senza procedere ad un controllo diretto a conoscere della legittimità e del merito fondato su un esame completo dei fatti di causa e, in particolare, delle prove prodotte.
Con il secondo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di avere applicato nei suoi confronti la nozione di «pubblica dissociazione» in modo eccessivamente restrittivo, così ledendo i dettami del principio di stretta interpretazione della legge penale, sancito all’art. 7, primo comma, della CEDU, il quale «impone di non applicare la legge penale estensivamente a danno dell’accusato». Tale concezione viola inoltre il principio in base al quale il dubbio deve risolversi a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione e che si applica in forza del principio della presunzione d'innocenza.
Con il terzo motivo la Comap fa valere lo snaturamento di diversi elementi probatori che ha condotto ad una qualificazione giuridica errata di taluni contatti bilaterali tra la ricorrente e una delle sue concorrenti dopo le ispezioni della Commissione.
Con il quarto ed ultimo motivo, la ricorrente lamenta infine che il Tribunale è venuto meno all’obbligo di motivazione quando ha ritenuto che la Commissione avesse dimostrato in modo giuridicamente adeguato la partecipazione della Comap ad un’infrazione unica e continua dopo marzo 2001.
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