13.8.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 238/11
Ricorso proposto il 14 giugno 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-297/11)
2011/C 238/16
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Chatzigianni e A. Margeli)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo predisposto i piani di gestione dei bacini idrografici (tanto dei distretti idrografici interamente situati nel suo territorio quanto dei distretti idrografici internazionali) entro il 22 dicembre 2009 e non avendo inviato alla Commissione copia dei piani di gestione dei bacini idrografici entro il 22 marzo 2010, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 13, nn. 1-3 e 6, e 15, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Inoltre, non avendo avviato la procedura di informazione e di relativa consultazione pubblica in merito ai piani di gestione dei bacini idrografici entro il 22 dicembre 2008, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 14, n. 1, lett. c), della medesima direttiva;
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condannare la Repubblica ellenica alle spese.
Motivi e principali argomenti
In primo luogo, in forza degli artt. 13, nn. 1-3 e 6, e 15, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, gli Stati membri erano tenuti a predisporre, entro il 22 dicembre 2009, piani di gestione dei bacini idrografici (tanto dei distretti idrografici interamente situati nel loro territorio quanto dei distretti idrografici internazionali) e ad inviarne copia alla Commissione entro il 22 marzo 2010.
Dagli elementi che la Repubblica ellenica ha finora presentato alla Commissione risulta che detto Stato membro non ha ancora predisposto alcun piano di gestione dei bacini idrografici (tanto dei distretti idrografici interamente situati nel suo territorio quanto dei distretti idrografici internazionali) e che, a maggior ragione, non ha notificato la relativa copia alla Commissione. La Commissione ne conclude che la Repubblica ellenica è venuta meno sia agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 13, nn. 1-3 e 6, della direttiva, sia agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 15, n. 1, della stessa.
In secondo luogo, in forza dell'art. 14, n. 1, lett. c), della medesima direttiva, gli Stati membri erano tenuti a sottoporre i piani di gestione dei bacini idrografici alla consultazione pubblica entro e non oltre il 22 dicembre 2008.
Dagli elementi che la Repubblica ellenica ha finora presentato alla Commissione risulta che detta procedura non è stata ancora avviata. La Commissione ne conclude che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 14, n. 1, lett. c), della direttiva.
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