10.9.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 269/26
Impugnazione proposta il 20 giugno 2011 dalla Deichmann SE avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 13 aprile 2011, causa T-202/09, Deichmann SE/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
(Causa C-307/11 P)
2011/C 269/49
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deichmann SE (rappresentante: avv. O. Rauscher)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea 13 aprile 2011, causa T-202/09;
—
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 aprile 2009, procedimento R 224/2007-4;
—
condannare l’UAMI alle spese.
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale con la quale quest'ultimo aveva respinto il ricorso di annullamento, proposto dalla ricorrente, della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 3 aprile 2009, relativa al rigetto della domanda della ricorrente di registrazione di un marchio figurativo raffigurante un angolo orlato da una linea tratteggiata. La tutela del marchio è stata richiesta per le classi 10 («scarpe ortopediche») e 25 («scarpe») dell’Accordo di Nizza.
La decisione impugnata violerebbe gli artt. 7, n. 1, lett. b), e [76], n. 1, prima frase, del regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (in prosieguo: l’«RMC»).
Essa sarebbe basata sull’ipotesi inesatta che la mera possibilità, o rispettivamente probabilità, di un utilizzo privo di carattere distintivo del segno in questione sia sufficiente a negare il carattere distintivo del marchio in generale. In realtà, la possibilità non remota di un utilizzo avente carattere distintivo sarebbe tuttavia già sufficiente a superare l'impedimento rappresentato dall’assenza di carattere distintivo. Ciò risulterebbe da un raffronto tra l’art. 7, n. 1, lett. b), dell’RMC ed il tenore letterale dell’art. 7, n. 1, lett. c), dell’RMC e rappresenterebbe un principio frattanto consolidato della giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione) tedesco e del Bundespatentgericht (Tribunale federale in materia di brevetti) tedesco.
Nel caso di calzature (ortopediche) un segno verrebbe percepito come indicazione d’origine tra l’altro qualora esso — come è consueto nel caso del contrassegno di calzature — sia posizionato al centro della parte posteriore della suola, su un’etichetta o sulla scatola da scarpe. Sulla base di tali ovvie possibilità di utilizzo, verrebbe a cadere l’ipotesi del Tribunale in base alla quale il marchio per cui si richiede la tutela consisterebbe nella raffigurazione di una parte integrante del prodotto stesso.
Il Tribunale inoltre non avrebbe approfondito nel merito la nota prassi, esposta dalla ricorrente, relativa ai contrassegni nel settore delle calzature sportive e per il tempo libero, pur essendovi obbligato in forza del principio dell’esame d'ufficio codificato nell’art. [76], n. 1, prima frase, dell’RMC.
Infine il Tribunale non potrebbe negare il carattere distintivo del marchio in questione con la motivazione che sarebbe spettato alla ricorrente dimostrare, sulla base di dati concreti e fondati, che il marchio richiesto possiede carattere distintivo.
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