10.9.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 269/27
Impugnazione proposta il 20 giugno 2011 dalla Smart Technologies ULC avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 13 aprile 2011, causa T-523/09, Smart Technologies ULC/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-311/11 P)
2011/C 269/50
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Smart Technologies ULC (rappresentanti: M. Edenborough, QC, T. Elias, Barrister, e R. Harrison, Solicitor)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede alla Corte di voler:
—
annullare la sentenza del Tribunale 13 aprile 2011, causa T-523/09, Smart Technologies/UAMI (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH);
—
modificare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 29 settembre 2009 dichiarando che il marchio di cui è chiesta la registrazione ha sufficiente carattere distintivo, per cui nessuna obiezione può essere mossa alla sua registrazione ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009;
—
in subordine, annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 29 settembre 2009;
—
condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla Corte, dinanzi al Tribunale e dinanzi alla commissione di ricorso.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente impugna la sentenza del Tribunale per i seguenti motivi:
—
il Tribunale avrebbe esaminato il carattere distintivo del marchio richiesto dalla ricorrente non già autonomamente, bensì con riferimento al fatto se si tratti o meno di un «mero» slogan pubblicitario. Tale esame sarebbe viziato da un errore di diritto, l’approccio corretto consistendo nel valutare il carattere distintivo rispetto ai prodotti e ai servizi di cui trattasi e al pubblico di riferimento. Concludere che il marchio richiesto è privo di carattere distintivo in quanto mero slogan pubblicitario integrerebbe un errore di metodo, come risulta da costante giurisprudenza;
—
il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto affermando che è più difficile stabilire il carattere distintivo di uno slogan pubblicitario che di ogni altra forma di marchio denominativo;
—
il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto affermando che poteva assumere come notorio un fatto che invece doveva essere provato, vale a dire che i consumatori non attribuiscono alle reclami pubblicitarie valore di marchio commerciale;
—
infine, la ricorrente sostiene che è sufficiente un carattere distintivo minimo affinché al marchio richiesto non si applichi l’impedimento alla registrazione stabilito dall’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009 (1), sul marchio comunitario.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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