30.7.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 226/19
Ricorso presentato il 20 giugno 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-312/11)
2011/C 226/36
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren e C. Cattabriga, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
—
Dichiarare che la Repubblica italiana, non imponendo a tutti i datori di lavoro l’obbligo di prevedere soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno all’obbligo di recepire correttamente e completamente l’articolo 5 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1);
—
condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.
Motivi e principali argomenti
1)
La Repubblica italiana, non imponendo a tutti i datori di lavoro l’obbligo di prevedere soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno all’obbligo di recepire correttamente e completamente l’art. 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
2)
La disposizione in questione impone agli Stati membri un obbligo di portata generale di prevedere soluzioni ragionevoli per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione e di ricevere una formazione. Tali soluzioni devono concernere — nel rispetto del principio di proporzionalità e in funzione delle circostanze concrete — tutti i soggetti disabili, tutti i diversi aspetti del rapporto di lavoro e tutti i datori di lavoro.
3)
Nella legislazione italiana, non vi è traccia di misure che recepiscano un tale obbligo generale. Esistono, è ben vero, le disposizioni della legge n. 68/1999 che, sotto alcuni profili, offrono garanzie ed agevolazioni persino superiori a quelle prescritte dall’art. 5 della direttiva. Tali garanzie ed agevolazioni, tuttavia, non concernono tutti i disabili, non gravano su tutti i datori di lavoro, non riguardano tutti i diversi aspetti del rapporto di lavoro o presentano un contenuto puramente programmatico.
(1) GU L 303, pag. 16.
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