24.9.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 282/3
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil de A Coruña (Spagna) il 28 giugno 2011 — Germán Rodríguez Cachafeiro e María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor/Iberia Líneas Aéreas de España S.A.
(Causa C-321/11)
2011/C 282/04
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Mercantil de A Coruña
Parti
Ricorrenti: Germán Rodríguez Cachafeiro e María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor
Convenuta: Iberia Líneas Aéreas de España S.A.
Questione pregiudiziali
Se si possa considerare compresa nella nozione di «negato imbarco» ai sensi dell’art. 2j, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1), in combinato disposto con gli artt. 3, n. 2 e 4, n. 3, del regolamento medesimo, la fattispecie in cui un vettore aereo rifiuti l’imbarco perché il volo corrispondente alla prima tratta del biglietto subisce un ritardo imputabile al vettore stesso e quest’ultimo preveda erroneamente che gli interessati non possano arrivare in tempo per prendere il secondo volo, permettendo che i posti sul secondo volo assegnati a questi ultimi vengano occupati da altri passeggeri.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
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