24.9.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 282/4
Impugnazione proposta il 29 giugno 2011 da Lancôme parfums et beauté & Cie avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 14 aprile 2011, causa T-466/08: Lancôme parfums et beauté & Cie/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Focus Magazin Verlag GmbH
(Causa C-334/11 P)
2011/C 282/08
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Lancôme parfums et beauté & Cie (rappresentanti: avv.ti A. von Mühlendahl, J. Pagenberg)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Focus Magazin Verlag GmbH
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale 14 aprile 2011, causa T-466/08, e la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio 29 luglio 2008, procedimento R 1796/2007-1.
—
Condannare l’Ufficio e l’interveniente alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, al Tribunale e alla Corte.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza contestata, poiché il Tribunale ha violato l’art. 43, nn. 2 e 3, dell’RMC, e ha commesso un errore di diritto dichiarando che, nella causa controversa, il periodo quinquennale successivo alla registrazione, entro il quale deve essere effettivamente utilizzato il marchio anteriore tedesco FOCUS su cui era basata l’opposizione alla domanda di registrazione del marchio comunitario ACNO FOCUS, è iniziato a decorrere solo a partire dal 13 gennaio 2004.
La ricorrente non rimette in discussione l’accertamento del rischio di confusione. Sebbene contesti l’accertamento, essa ritiene che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto.
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