24.9.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 282/6
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 4 luglio 2011 — KGH Belgium NV/Belgische Staat
(Causa C-351/11)
2011/C 282/12
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
Parti
Ricorrente: KGH Belgium NV
Convenuto: Belgische Staat
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’art. 217, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 19 ottobre 1992, pag. 302) debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri, nello stabilire disposizioni supplementari per la contabilizzazione degli importi dei dazi, possono limitarsi ad adottare nella loro normativa nazionale norme in cui si dispone soltanto
—
che, ai fini dell’applicazione di detta normativa nazionale, per «contabilizzazione» si intende «l’iscrizione nei libri contabili, o mediante qualsiasi altro supporto, dell’importo di dazi corrispondente ad un’obbligazione doganale» — in concreto l’art. 1,6 della legge generale sulla dogana e sulle accise, coordinata dal decreto regio 18 luglio 1977 (Belgisch Staatsblad21 settembre 1977, pag. 11425), convertito in legge 6 luglio 1978 sulla dogana e sulle accise (Belgisch Staatsblad 12 agosto 1978, pag. 9013), come sostituito con decorrenza dal 1o gennaio 1994 dall’art. 1,4 della legge che modifica la legge generale sulla dogana e sulle accise (Belgisch Staatsblad30 dicembre 1993, pag. 29031)
e
—
che le norme relative alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi da liquidare in forza di un’obbligazione doganale sono stabilite nei regolamenti delle Comunità europee — in concreto l’art. 3 della legge generale sulla dogana e sulle accise, coordinata dal decreto regio 18 luglio 1977 (Belgisch Staatsblad21 settembre 1977, pag. 11425), convertito in legge 6 luglio 1978 sulla dogana e sulle accise (Belgisch Staatsblad12 agosto 1978, pag. 9013), come modificato con decorrenza dal 1o luglio 1990 dall’art. 72 della legge 22 dicembre 1989, recante norme tributarie (Belgisch Staatsblad29 dicembre 1989, pag. 21141)
oppure se gli Stati membri, in attuazione dell’art. 217, n. 2 del codice doganale comunitario, debbano stabilire nella loro normativa nazionale come venga effettuata in concreto la contabilizzazione di cui all’art. 217, n. 1, del codice doganale comunitario, di modo che il debitore possa accertarsi se la contabilizzazione prevista all’art. 217, n. 1, del codice doganale comunitario venga anche effettivamente eseguita dalle autorità doganali.
2)
Se l’art. 217, n. 2, del codice doganale comunitario debba essere interpretato nel senso che, qualora nella normativa nazionale sia solamente stabilito
—
che ai fini dell’applicazione di detta normativa nazionale per «contabilizzazione» si intende «l’iscrizione nei libri contabili, o mediante qualsiasi altro supporto, dell’importo di dazi corrispondente ad un’obbligazione doganale» — in concreto l’art. 1,6 della legge generale sulla dogana e sulle accise, coordinata dal decreto regio 18 luglio 1977 (Belgisch Staatsblad21 settembre 1977, pag. 11425), convertito in legge 6 luglio 1978 sulla dogana e sulle accise (Belgisch Staatsblad 12 agosto 1978, pag. 9013), come sostituito con decorrenza dal 1o gennaio 1994 dall’art. 1,4 della legge che modifica la legge generale sulla dogana e sulle accise (Belgisch Staatsblad30 dicembre 1993, pag. 29031)
e
—
che le norme relative alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento di importi da liquidare in forza di un’obbligazione doganale sono stabilite dai regolamenti delle Comunità europee — in concreto l’art. 3 della legge generale sulla dogana e sulle accise, coordinata dal decreto regio 18 luglio 1977 (Belgisch Staatsblad 21 settembre 1977, pag. 11425), convertito in legge 6 luglio 1978 sulla dogana e sulle accise (Belgisch Staatsblad 12 agosto 1978, pag. 9013), come modificato con decorrenza dal 1o luglio 1990 dall’art. 72 della legge 22 dicembre 1989, recante norme tributarie (Belgisch Staatsblad29 dicembre 1989, pag. 21141)
le autorità doganali possono dichiarare che la registrazione ad opera delle autorità doganali dell’importo dei dazi in una Fiche 1552 B, la registrazione ad opera delle autorità doganali dell’importo dei dazi in una banca dati dei debiti PLDA (Paperless Douane en Accijnzen), nonché ogni altra iscrizione o registrazione, ad opera delle autorità doganali, dell’importo dei dazi in ogni supporto possibile valgano come la contabilizzazione prevista all’art. 217, n. 1, del codice doganale comunitario.
3)
Se l’art. 217 del codice doganale comunitario, nell’ipotesi in cui la registrazione ad opera delle autorità doganali dell’importo dei dazi in una Fiche 1552 B possa valere come la contabilizzazione prevista all’art. 217, n. 1 del codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che solo la registrazione dell’importo esatto dei dazi inerente ad un’obbligazione doganale nella Fiche 1552 B vale come la contabilizzazione ai sensi dell’art. 217, n. 1, del codice doganale comunitario.
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