27.8.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 252/26
Ricorso proposto il 5 luglio 2011 — Commissione europea/Repubblica d'Austria
(Causa C-352/11)
2011/C 252/48
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms e A. Alcover San Pedro, agenti)
Convenuta: Repubblica d'Austria
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
la Repubblica d'Austria, avendo omesso di rilasciare autorizzazioni a norma degli artt. 6 e 8, di controllare o, se necessario, di rinnovare e di garantire quelle esistenti, in modo che tutti gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli artt. 3, 7, 9, 10 e 13, 14, lett. a) e b) e 15, n. 2, della direttiva IPPC, è venuta meno ai propri obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (direttiva IPPC).
—
Condannare la Repubblica d'Austria alle spese.
Motivi e principali argomenti
Secondo le disposizioni della direttiva IPPC (1), gli «impianti esistenti» ai sensi di tale direttiva dal 30 ottobre 2007 necessitano di un'autorizzazione.
In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, non tutti gli «impianti esistenti» situati nella Repubblica d'Austria hanno l'autorizzazione necessaria al momento determinante.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento; GU L 24, pag. 8.
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