24.9.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 282/7
Impugnazione proposta il 6 luglio 2011 da Maurice Emram avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 10 maggio 2011, causa T-187/10, Emram/UAMI
(Causa C-354/11 P)
2011/C 282/13
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Maurice Emram (rappresentante: M. Benavï, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Guccio Gucci Spa
Conclusioni del ricorrente
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Annullare integralmente il dispositivo della sentenza del Tribunale in quanto respinge il ricorso diretto all’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 11 febbraio 2010;
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annullare la decisione della commissione di ricorso, in forza dell’art. 61 dello Statuto della Corte;
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condannare l’UAMI alle spese sostenute dinanzi al Tribunale e alla Corte e la società Gucci alle spese del procedimento dinanzi all’UAMI e al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente invoca la violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (1), nonché la violazione dell’art. 17 del regolamento del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (2).
Al riguardo, la ricorrente osserva, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe concluso che sussisteva rischio di confusione senza tenere conto di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie e, segnatamente, del mancato uso dei marchi anteriori sul mercato, della considerazione del carattere distintivo dei marchi anteriori, dell’effettiva presenza sul mercato di altri prodotti dello stesso tipo recanti diversi segni «G» e del livello di importanza attribuito dal pubblico rilevante a questo tipo di segni per identificare un marchio commerciale. Inoltre, la ricorrente asserisce che il Tribunale sarebbe pervenuto ad una valutazione errata della similitudine tra i marchi confliggenti derivante in particolare dallo snaturamento dei fatti, da un’errata valutazione del carattere distintivo e dominante dei marchi anteriori nonché da un’errata valutazione della natura dei prodotti di cui trattasi.
Il ricorrente lamenta, in secondo luogo, l’errata applicazione della giurisprudenza da parte del Tribunale, il quale, nell’inosservanza dell’art. 17 del regolamento n. 207/2009 citato, non avrebbe preso in considerazione le precedenti decisioni nazionali.
Infine, esso fa valere la violazione del principio della parità di trattamento da parte del Tribunale, il quale avrebbe effettuato una valutazione parziale della similitudine tra i segni, ignorando il contenuto denominativo del marchio richiesto e paragonando i segni in base a criteri eccessivamente ampi.
(1) GU 1994, L 11, pag. 1.
(2) GU L 78, pag. 1.
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