24.9.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 282/8
Ricorso proposto il 8 luglio 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna
(Causa C-360/11)
2011/C 282/15
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: L. Lozano Palacios)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che, applicando un’aliquota ridotta dell’IVA a:
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le sostanze medicinali destinati ad essere abitualmente e opportunamente utilizzate per ottenere medicinali in conformità con quanto disposto dall’art. 91.Uno.1.5o e Due.1.3o della Ley española del IVA. (legge spagnola sull’IVA);
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i prodotti sanitari, il materiale, le attrezzature o gli strumenti che, oggettivamente considerati, possano essere utilizzati solamente al fine di prevenire, diagnosticare, trattare, alleviare o curare malattie o dolori dell’essere umano o degli animali, e che non sono però «normalmente utilizzati al fine di alleviare o trattare mènomazioni, per l’uso personale ed esclusivo di soggetti affetti da disabilità», in conformità con quanto disposto dall’art 91.Uno.1.6o, secondo paragrafo della legge spagnola sull’IVA;
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le apparecchiature e i sussidi tecnici destinati essenzialmente o principalmente a supplire alle menomazioni degli animali, in conformità con l’art. 91.Uno.1.6o, primo paragrafo della legge spagnola sull’IVA;
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le apparecchiature e i sussidi tecnici destinati essenzialmente o principalmente ad essere utilizzati al fine di supplire alle menomazioni degli essere umani, e che però non siano destinati all’uso personale ed esclusivo di «soggetti disabili», utilizzando tale termine nella su accezione usuale, vale a dire in un senso differente e più restrittivo del termine «malato» in conformità con quanto disposto dall’91.Uno.1.6o, primo paragrafo della legge spagnola sull’IVA
il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in base alla direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1);
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condannare il Regno di Spagna alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione considera che il sistema di aliquote ridotte configurato all’art. 91.Uno.1.5o e 6o, e Due.1.3o della legge spagnola sull’IVA non si limita al campo di applicazione autorizzato dalla direttiva IVA, poiché eccede le possibilità che le categorie 3 e 4 dell’allegato III della medesima direttiva attribuiscono agli Stati membri. L’interpretazione delle autorità spagnole si pone in contraddizione con la formulazione e la sistematica della direttiva, inoltre è in contrasto con la giurisprudenza secondo cui le eccezioni alle norme generali del sistema comune dell’IVA sono soggette ad interpretazione restrittiva.
(1) GU L 347, pag. 1.
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