1.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 290/2
Ricorso proposto il 12 luglio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-370/11)
2011/C 290/02
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: W. Mölls, agente)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
La Commissione europea si pregia concludere che la Corte voglia:
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accertare che, mantenendo una disciplina a tenore della quale le plusvalenze realizzate in occasione del riacquisto di azioni di organismi di investimento collettivo non autorizzati conformemente alla direttiva 85/611/CEE (1) non sono imponibili qualora questi organismi siano stabiliti in Belgio, mentre sono imponibili le plusvalenze realizzate in occasione del riacquisto di azioni di organismi siffatti aventi sede in Norvegia od in Islanda, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che incombono su di esso in forza degli artt. 36 e 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo;
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condannare il Regno del Belgio alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione censura le disposizioni nazionali di cui trattasi, nei limiti in cui hanno per effetto di dissuadere i soggetti residenti in Belgio dall’investire in organismi di investimento collettivo aventi sede in Norvegia od in Islanda, giacché le plusvalenze realizzate in occasione del riacquisto di azioni di questi ultimi non possono beneficiare dell’esenzione d’imposta applicabile alle plusvalenze realizzate in occasione del riacquisto di azioni di un organismo di investimento collettivo stabilito in Belgio.
La Commissione deduce che tale disparità di trattamento restringe la libera circolazione dei capitali sancita dall’art. 40 dell’accordo SEE. Allo stesso modo, essa costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi, contravvenendo così all’art. 36 dell’accordo SEE.
In replica alle obiezioni sollevate dalle autorità belghe, la Commissione sostiene, innanzitutto, che la distinzione operata dalla normativa belga nell’ambito della categoria degli organismi di investimento collettivo aventi sede nel territorio dell’Unione europea, segnatamente a seconda che essi siano o no autorizzati conformemente alla direttiva 85/611/CEE, non costituisce oggetto del presente ricorso. In secondo e terzo luogo, la Commissione si oppone all’argomento a tenore del quale le misure di cui trattasi sono giustificate da ragioni legate all’efficacia dei controlli fiscali o all’assenza di meccanismi per lo scambio d’informazioni. In tale contesto, la Commissione rileva che il Belgio, la Norvegia e l’Islanda hanno ratificato la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale elaborata sotto l’egida dell’OCSE e del Consiglio d’Europa e che gli accordi in materia di doppia imposizione, stipulati tra il Belgio e, rispettivamente, la Norvegia e l’Islanda, prevedono dei meccanismi per lo scambio d’informazioni fra questi paesi.
(1) Direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU L 375, p. 3).
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