8.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 298/11
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 15 luglio 2011 — Pie Optiek/Bureau Gevers, European Registry for Internet Domains
(Causa C-376/11)
2011/C 298/21
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Bruxelles
Parti
Ricorrente: Pie Optiek
Convenuti: Bureau Gevers, European Registry for Internet Domains.
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’art. 12, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2004, n. 874, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo e i principi relativi alla registrazione (1), debba essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui il diritto preesistente di cui trattasi è un diritto di marchio, i termini «licenziatari di diritti preesistenti» possono riferirsi ad una persona che è stata autorizzata dal titolare del marchio unicamente a registrare, a suo nome, ma per conto del concedente la licenza, un nome di dominio identico o simile al marchio, senza tuttavia essere autorizzata a fare usi diversi del marchio o uso del segno in quanto marchio, come, ad esempio, per commercializzare prodotti o servizi recanti il marchio.
2)
In caso di soluzione affermativa di questa questione,
se l’art. 21, n. 1, lett. a) del regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2004, n. 874, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo e i principi relativi alla registrazione, debba essere interpretato nel senso che «un diritto o un interesse legittimo» esiste anche se il «licenziatario di diritti preesistenti» ha proceduto alla registrazione del nome di a suo nome, ma per conto del titolare del marchio, quando quest’ultimo non è legittimato, ai sensi dell’art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 aprile 2002, n. 733, relativo alla messa in opera del dominio di primo (2).
(1) GU L 162, pag. 40.
(2) GU L 113, pag. 1.
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