1.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 290/3
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil de Barcelona (Spagna) il 18 luglio 2011 — Manuel Mesa Bertrán e Cristina Farrán Morenilla/Novacaixagalicia
(Causa C-381/11)
2011/C 290/04
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado Mercantil de Barcelona
Parti
Ricorrenti: Manuel Mesa Bertrán e Cristina Farrán Morenilla.
Convenuta: Novacaixagalicia.
Questioni pregiudiziali
1.
Se la proposta da parte un ente creditizio di uno swap di interessi ad un cliente con il quale abbia già stipulato un contratto di mutuo ipotecario, al fine di coprire il rischio di variazioni dei tassi di interesse relativi a tale precedente operazione, debba essere considerata un servizio di consulenza in materia di investimenti, conformemente alla definizione di cui all’art. 4, n. 1, 1), della direttiva 2004/39/CE (Mifid) (1).
2.
Qualora non venga effettuata la valutazione di idoneità, prevista dall’art. 19, n. 4 della citata direttiva nel caso di un investitore al dettaglio, se tale omissione comporti la nullità assoluta dello swap di interessi sottoscritto dall’investitore con l’ente creditizio che ha fornito la consulenza.
3.
Nel caso in cui il servizio prestato nei termini appena descritti non debba essere considerato un servizio di consulenza in materia di investimenti, se il mero fatto di procedere all’acquisto di un prodotto finanziario complesso come uno swap di interessi senza che sia stata previamente effettuata la valutazione dell’appropriatezza prevista dall’art. 19, n. 5, della direttiva Mifid, per cause imputabili all’impresa di investimento, comporti la nullità assoluta del contratto di acquisto sottoscritto con la stessa impresa.
4.
Se, ai sensi dell’art. 19, n. 9, della direttiva Mifid, il mero fatto che un ente creditizio proponga ad un cliente uno strumento finanziario complesso vincolato ad un mutuo ipotecario, costituisca un motivo sufficiente per escludere l’applicazione degli obblighi di procedere alle valutazioni dell’idoneità e dell’appropriatezza previste dal citato art. 19, che l’impresa di investimento è tenuta ad effettuare sul cliente al dettaglio.
5.
Se, al fine di poter escludere l’applicazione degli obblighi stabiliti dall’art. 19 della direttiva Mifid, costituisca una condizione necessaria la circostanza che il prodotto finanziario cui è vincolato lo strumento finanziario proposto sia assoggettato a prescrizioni normative di tutela dell’investitore simili a quelle imposte dalla citata direttiva.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1).
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