8.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 298/13
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad Varna (Bulgaria) il 18 luglio 2011 — OOD Digitalnet/Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna
(Causa C-383/11)
2011/C 298/25
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen Sad Varna
Parti
Ricorrente: OOD Digitalnet
Convenuto: Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna
Questioni pregiudiziali
1)
Come debbano essere interpretati i concetti di «modem» e di «accesso a internet» di cui alla sottovoce 8528 71 13 della nomenclatura combinata del 2009 [regolamento (CE) della Commissione 19 settembre 2008, n. 1031 (1)] e le relative note esplicative.
2)
Quale sia la funzione rilevante (funzione principale) dell’apparecchio set-top-box in base alla quale deve essere effettuata la classificazione doganale: la ricezione di segnali televisivi oppure l’impiego di un modem che consente lo scambio interattivo di informazioni necessario per accedere a internet.
3)
Qualora la funzione rilevante (funzione principale) dell’apparecchio set-top-box sia costituita dall’impiego di un modem che consente uno scambio interattivo di informazioni necessario per accedere a Internet: se, per la classificazione tariffaria doganale, rilevi il tipo di modulazione e demodulazione effettuata dal modem ovvero il tipo di modem impiegato, o se sia sufficiente che il modem consenta l’accesso ad internet.
4)
Se sia legittimo che le Autorità Doganali modifichino la classificazione tariffaria doganale di un determinato prodotto senza averlo fisicamente esaminato e che la perizia sia effettuata esclusivamente sulla base di documentazione scritta, e precisamente del manuale d’uso, delle caratteristiche tecniche e dell’esame di un apparecchio dello stesso produttore avente lo stesso numero di serie, ma proveniente da un’altra partita.
5)
In quale codice della nomenclatura combinata del 2009 [regolamento (CE) della Commissione 19 settembre 2008, n. 1031, GU L 291, pag. 1] si debba classificare il prodotto di cui è causa (set top box), in considerazione delle sue caratteristiche tecniche accertate nel procedimento principale.
(1) GU L 291, pag. 1.
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