24.9.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 282/14
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel il 19 luglio 2011 — Tate & Lyle Investments Ltd/De Belgische Staat, Altra parte: N.V. Syran Belgium
(Causa C-384/11)
2011/C 282/26
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Parti
Ricorrente: Tate & Lyle Investments Ltd
Convenuto: De Belgische Staat
Altra parte: N.V. Syran Belgium
Questioni pregiudiziali
Se l’art. 63 TFUE (in precedenza art. 56 Trattato CE), osti ad un regime normativo di uno Stato membro in cui il pagamento di un dividendo ad una società-azionista residente, la quale detiene una partecipazione inferiore al 10 % nel capitale, ma con un valore di acquisto di almeno 1,2 milioni di euro, in un’altra società residente, è assoggettato ad una ritenuta alla fonte del 10 %, laddove tuttavia detta ritenuta viene compensata con l’imposta sulle società dovuta in Belgio e l’eventuale saldo è rimborsabile, ed eventualmente può anche avere diritto all’applicazione di un regime fiscale («DBI») che consente di ridurre ulteriormente la base imponibile con i costi relativi alla partecipazione, mentre per una società avente sede in un altro Stato membro dell’Unione europea, che riceve siffatti dividendi e pagamenti considerati come dividendi dalla medesima partecipazione in una società residente, la ritenuta alla fonte («ritenuta imponibile mobiliare») pari al 10 % è un’imposta definitiva, che non è rimborsabile e che non può essere ridotta invocando il regime tributario di cui sopra («DBI»)
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