8.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 298/14
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Bulgaria) il 25 luglio 2011 — Valeri Hariev Belov/«ChEZ Elektro Balgaria» АD, «ChEZ Raspredelenie Balgaria» АD
(Causa C-394/11)
2011/C 298/27
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Komisia za zashtita ot diskriminatsia
Parti
Ricorrente: Valeri Hariev Belov
Convenuti:«ChEZ Elektro Balgaria» АD, «ChEZ Raspredelenie Balgaria» АD, Darzhavna Komisia po energiyno i vodno regulirane
Questioni pregiudiziali
1)
Prima questione: Se il caso in oggetto rientri nell’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE (1), che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (nella fattispecie con riferimento all’art. 3, n. 1, lett. h).
2)
Seconda questione: cosa debba intendersi per «trattata meno favorevolmente» ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2000/43 e per «possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio» ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. b), della direttiva 2000/43:
2.1.
se, per qualificare come discriminazione diretta un trattamento meno favorevole, sia assolutamente necessario che il trattamento sia più sfavorevole e che esso violi direttamente o indirettamente diritti o interessi previsti espressamente dalla legge, oppure se esso debba essere inteso come ogni forma di un comportamento (di una relazione) nel senso ampio del termine, il quale, in confronto al comportamento assunto in una situazione analoga, risulta meno vantaggioso.
2.2.
Se, per qualificare come discriminazione indiretta il collocamento in una posizione di particolare svantaggio, sia anche necessario che esso violi direttamente o indirettamente diritti o interessi previsti espressamente dalla legge, oppure se esso debba essere inteso in senso più ampio, come ogni forma di collocamento in una posizione di particolare svantaggio/sfavore.
3)
Terza questione: in funzione della soluzione della seconda questione: qualora, ai fini della qualificazione come discriminazione diretta o indiretta ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. a) e b), della direttiva 2000/43, sia necessario che il trattamento meno favorevole o il collocamento in una posizione di particolare svantaggio violino direttamente o indirettamente un diritto o un interesse previsto espressamente dalla legge:
3.1.
se le disposizioni di cui all’art. 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la direttiva 2006/32/CE (2) (ventinovesimo «considerando», artt. 1 e 13, n. 1), la direttiva 2003/54/CE (3) (art. 3, n. 5), e la direttiva 2009/72/CE (4) (art. 3, n. 7) prevedano a favore del consumatore finale dell’energia elettrica un diritto o un interesse a poter verificare regolarmente i display del contatore, il quale possa essere fatto valere dinnanzi ai giudici nazionali in un procedimento come quello principale,
e
3.2.
se siano compatibili con tali disposizioni norme nazionali e/o una prassi amministrativa posta in essere con l’autorizzazione delle autorità nazionali di regolamentazione per l’Energia, in forza delle quali ad un’impresa di distribuzione viene accordata la libertà di installare i contatori in luoghi difficilmente accessibili o inaccessibili, il che non consente ai consumatori di verificare e monitorare personalmente e regolarmente i display del contatore.
4)
Quarta questione: in funzione della soluzione della seconda questione: qualora, ai fini della qualificazione come discriminazione diretta o indiretta, non sia assolutamente necessaria la violazione diretta o indiretta di un diritto o di un interesse previsto dalla legge:
—
se, ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. a) e b), della direttiva 2000/43, siano ammissibili disposizioni nazionali o una giurisprudenza come quella di cui al procedimento principale, in base alle quali, ai fini della qualificazione come discriminazione, è richiesto che il trattamento più sfavorevole e il collocamento in una posizione di particolare svantaggio violino direttamente o indirettamente diritti o interessi previsti dalla legge;
—
se il giudice nazionale, qualora esse non siano ammissibili, sia obbligato a disapplicarle e a fare riferimento alle definizioni fissate nella direttiva.
5)
Quinta questione: come debba essere interpretato l’art. 8, n. 1, della direttiva 2000/43:
5.1.
se nel senso che esso esige che la vittima dimostri fatti che consentano di dedurre o di concludere in maniera univoca, inconfutabile e certa per una discriminazione diretta o indiretta, oppure se sia sufficiente che i fatti si limitino a fondare la presupposizione/presunzione di una siffatta discriminazione.
5.2.
Se i fatti
a)
che solo nei due quartieri noti nella città come quartieri rom i contatori siano installati nelle strade ai pali dell’elettricità, ad un’altezza che non consente un controllo visivo dei display dei contatori da parte dei consumatori, fatte salve le eccezioni note all’interno di alcune parti di tali quartieri urbani, e
b)
che in tutti i restanti quartieri della città i contatori siano installati ad un’altezza diversa (fino a 1,70 m), la quale consente un controllo visivo, perlopiù nell’appartamento dei consumatori o sulla facciata dell’edificio o sulla recinzione,
comportino un’inversione dell’onere della prova a carico della parte convenuta.
5.3.
Se le circostanze
a)
che in entrambi i quartieri noti nella città come quartieri rom, non abitino solo rom bensì anche persone di etnia diversa e/o
b)
che rilevi pertanto quale parte della popolazione in questi due quartieri si definisca essa stessa come rom, e/o
c)
che l’impresa di distribuzione definisca come generalmente note le cause alla base di uno spostamento dei contatori in questi due quartieri a detta altezza di 7 m,
escludano l’inversione dell’onere della prova a carico della parte convenuta.
6)
Sesta questione: in funzione della soluzione alla quinta questione:
6.1.
Se l’art. 8, n. 1, della direttiva 2000/43 debba essere interpretato nel senso che sia necessaria una presupposizione/presunzione della sussistenza di una discriminazione, e, qualora i summenzionati fatti spostino l’onere della prova a carico della parte convenuta, quale forma di discriminazione facciano presumere tali fatti: se si tratti di una discriminazione diretta, indiretta e/o di una molestia.
6.2.
Se le disposizioni della direttiva 2000/43 consentano di giustificare la discriminazione diretta e/o la molestia con il perseguimento di una finalità legittima per il tramite di mezzi idonei e necessari.
6.3.
Se, tenuto conto dei legittimi obiettivi perseguiti fatti valere dall’impresa di distribuzione, la misura applicata nei due quartieri urbani possa essere giustificata in una situazione in cui
a)
la misura venga applicata a causa di fatture insolute accumulatesi nei due quartieri urbani e a causa di frequenti infrazioni da parte dei consumatori, le quali pregiudicano o mettono in pericolo la sicurezza, la qualità, il funzionamento continuo e sicuro degli impianti di energia elettrica
e
la misura venga applicata collettivamente, a prescindere dalla circostanza che il singolo consumatore abbia pagato o meno le sue fatture per la distribuzione e per la fornitura di energia elettrica, e a prescindere dalla circostanza dell’accertamento che il singolo consumatore abbia commesso una qualsivoglia infrazione (una manipolazione dei display del contatore, un allacciamento illegale e/o un prelievo illegale/un consumo illegale di energia elettrica, senza conteggio e senza versamento del canone, o un qualsiasi altro intervento nella rete, il quale pregiudichi o metta in pericolo il suo funzionamento sotto il profilo della sicurezza, della qualità, della continuità e dell’assenza di rischi);
b)
per ciascuna infrazione analoga siano previste, nelle disposizioni di legge e nelle condizioni generali del contratto concernente la distribuzione [in prosieguo: il «contratto di distribuzione»], delle responsabilità, segnatamente di natura civile, amministrativa nonché penale;
c)
la clausola prevista all’art. 27, n. 2, delle condizioni generali del contratto di distribuzione — l’impresa di distribuzione garantisce, su espressa richiesta scritta del consumatore, la possibilità di un controllo visivo dei display del contatore — non consenta di fatto al consumatore di verificare personalmente e regolarmente i display che lo riguardano;
d)
sussista una possibilità, in base ad espressa richiesta scritta, di installare un contatore di controllo nell’appartamento del consumatore, a fronte del versamento di un canone;
e)
la misura costituisca un segno peculiare e visibile delle pratiche, in un modo o nell’altro, scorrette del consumatore, stante il carattere generalmente noto, ad avviso dell’impresa di distribuzione, delle cause alla base dell’applicazione di tale misura;
f)
vi siano altri mezzi e metodi tecnici per salvaguardare i contatori da interventi indebiti;
g)
il legale dell’impresa di distribuzione affermi che una misura analoga applicata in un quartiere rom di un’altra città non avrebbe di fatto potuto impedire gli interventi;
h)
non si reputi che l’impianto di energia elettrica installato in uno di tali quartieri, un trasformatore, debba essere assoggettato, per sicurezza, a misure analoghe a quelle applicate ai contatori.
(1) Direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180, pag. 22).
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU L 114, pag. 64).
(3) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pag. 37).
(4) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, pag. 55).
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