24.9.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 282/15
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curte de Apel Constanța (Romania) il 27 luglio 2011 — Procedimento penale a carico di Ciprian Vasile Radu
(Causa C-396/11)
2011/C 282/29
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Constanța
Imputato nella causa principale
Ciprian Vasile Radu
Questioni pregiudiziali
1)
Se le disposizioni dell’art. 5, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’art. 6, in combinato disposto con gli artt. 48 e 52, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche con riferimento agli artt. 5, nn. 3 e 4, e 6, nn. 2 e 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, siano norme di diritto comunitario primario, contenute nei Trattati costitutivi.
2)
Se l’azione della competente autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, consistente nella privazione della libertà e nella consegna coercitiva, senza il consenso della persona nei cui confronti è stato emesso il mandato d’arresto europeo (la persona richiesta per essere arrestata e consegnata) costituisca un’ingerenza, da parte dello Stato di esecuzione del mandato, nel diritto alla libertà individuale della persona richiesta per essere arrestata e consegnata, sancito dal diritto dell’Unione, in forza dell’art. 6 TUE, in combinato disposto con l’art. 5, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e in forza dell’art. 6, in combinato disposto con gli artt. 48 e 52, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche con riferimento all’art. 5, nn. 3 e 4, e all’art. 6, nn. 2 e 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
3)
Se l’ingerenza dello Stato di esecuzione di un mandato d’arresto europeo nei diritti e nelle garanzie previste dall’art. 5, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dall’art. 6, in combinato disposto con gli artt. 48 e 52, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche con riferimento all’art. 5, nn. 3 e 4, e all’art. 6, nn. 2 e 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, debba soddisfare la condizione della necessità in una società democratica e quella della proporzionalità rispetto all’obiettivo concretamente perseguito.
4)
Se la competente autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione di un mandato d’arresto europeo possa respingere la richiesta di consegna, senza violare gli obblighi sanciti dai Trattati costitutivi e dalle altre norme di diritto comunitario, in ragione del fatto che non sono soddisfatte cumulativamente le condizioni necessarie a norma dell’art. 5, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’art. 6, in combinato disposto con gli artt. 48 e 52, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche con riferimento all’art. 5, nn. 3 e 4, e all’art. 6, nn. 2 e 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
5)
Se la competente autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione di un mandato d’arresto europeo possa respingere la richiesta di consegna, senza violare gli obblighi sanciti dai Trattati costitutivi e dalle altre norme di diritto comunitario, per mancata o incompleta trasposizione oppure per errata trasposizione (nel senso di inosservanza della condizione di reciprocità) della decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea 2002/584/GAI (1) da parte dello Stato di emissione del mandato d’arresto europeo.
6)
Se le disposizioni dell’art. 5, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’art. 6, in combinato disposto con gli artt. 48 e 52, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche con riferimento all’art. 5, nn. 3 e 4, e all’art. 6, nn. 2 e 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cui fa rinvio l’art. 6 TUE, siano in contrasto con il diritto nazionale dello Stato membro dell’Unione europea — la Romania — in particolare con il titolo III della legge n. 302/2004, e se la decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea 2002/584/GAI sia trasposta correttamente da queste norme.
(1) Decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1).
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