22.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 311/18
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 28 luglio 2011 — Josef Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus GmbH
(Causa C-400/11)
2011/C 311/30
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Josef Egbringhoff
Resistente: Stadtwerke Ahaus GmbH
Questioni pregiudiziali
Se l’art. 3, n. 5, in combinato disposto con l’allegato A, lett. b) e/o c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE (1), debba essere interpretato nel senso che una disposizione normativa nazionale relativa a revisioni dei prezzi contenuti in contratti di fornitura di energia elettrica conclusi con clienti civili che ricevono le forniture nell’ambito dell’obbligo generale di approvvigionamento (clienti tariffari) soddisfi i requisiti attinenti al necessario grado di trasparenza, qualora, pur non figurando nella medesima il motivo, i requisiti e la portata di una revisione dei prezzi, sia tuttavia assicurato che l’impresa fornitrice di energia elettrica comunichi anticipatamente ai suoi clienti, con un ragionevole preavviso, ogni aumento di prezzo, e questi ultimi siano liberi di recedere dal contratto in caso di rifiuto delle nuove condizioni loro notificate.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE — Dichiarazioni riguardanti lo smaltimento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti (GU L 176, pag. 37).
Full & Egal Universal Law Academy