7.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 6/2
Impugnazione proposta il 28 luglio 2011 da Jager & Polacek GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 12 maggio 2011, causa T-488/09, Jager & Polacek GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-402/11 P)
2012/C 6/02
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Jager & Polacek GmbH (rappresentante: avv. A. Renck)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 12 maggio 2011, causa T-488/09;
—
condannare alle spese il convenuto in primo grado.
Motivi e principali argomenti
Il principio del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva esige che la comunicazione controversa dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, con la quale è stata dichiarata ammissibile l’opposizione della ricorrente, sia considerata una decisione e che il procedimento d’opposizione prosegua. La valutazione contraria del Tribunale sarebbe viziata da errore di diritto e basata su sentenze della Corte di giustizia non applicabili alla presente fattispecie.
Inoltre il Tribunale sarebbe incorso in errore nel dichiarare che una comunicazione non possa costituire una decisione. Sarebbe piuttosto corretto dire che una decisione può essere contenuta anche in una comunicazione.
Infine, il Tribunale non avrebbe sufficientemente motivato le regioni per le quali la registrazione internazionale del marchio controverso sarebbe irrilevante ai fini del presente procedimento.
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