8.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 298/15
Impugnazione proposta il 29 luglio 2011 dalla Elf Aquitaine SA avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 17 maggio 2011, causa T-299/08, Elf Aquitaine/Commissione
(Causa C-404/11 P)
2011/C 298/28
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Elf Aquitaine SA (rappresentanti: avv.ti E. Morgan de Rivery e E. Lagathu)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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in via principale:
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annullare integralmente, in base agli artt. 256 TFUE e 56 del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la sentenza del Tribunale 17 maggio 2011, causa T-299/08, Elf Aquitaine/Commissione;
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accogliere le sue conclusioni presentate in primo grado dinanzi al Tribunale;
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di conseguenza, annullare gli artt. 1, lett. f), 2, lett. c), 2, lett. e), 3 e 4 della decisione della Commissione 11 giugno 2008, C(2008) 2626 def., relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.695 — Clorato di sodio);
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in subordine, riformare, sulla base dell’art. 261 TFUE, l'ammenda di EUR 22 700 000 inflitta congiuntamente e solidarmente alla Arkema SA e alla Elf Aquitaine dall’art. 2, lett. c), della decisione della Commissione 11 giugno 2008, C(2008) 2626 def., relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38695 — Clorato di sodio), nonché l’ammenda di EUR 15 890 000 inflitta alla Elf Aquitaine a titolo personale dall’art. 2, lett. e), della medesima decisione, a titolo della sua competenza anche di merito, a causa di errori obiettivi nella motivazione e nel ragionamento della sentenza del Tribunale 17 maggio 2011, causa T-299/08, come indicati nei sei motivi della presente impugnazione;
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in ogni caso, condannare la Commissione europea all’integralità delle spese, comprese quelle sostenute dalla Elf Acquitaine dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere sei motivi a titolo principale e un motivo a titolo subordinato.
Con il suo primo motivo, la Elf Aquitaine SA fa valere la violazione dell’art. 5 TUE da parte del Tribunale in quanto avrebbe convalidato il principio della responsabilità automatica delle società controllanti, applicato nella fattispecie dalla Commissione e giustificato dalla nozione di impresa ai sensi dell’art. 101 TFUE. Una tale impostazione sarebbe incompatibile o, perlomeno, sproporzionata con riferimento ai principi di attribuzione e di sussidiarietà (prima parte) nonché di proporzionalità (seconda parte) c.
Con il suo secondo motivo, la ricorrente fa valere un'interpretazione manifestamente erronea del diritto nazionale e della nozione di impresa in quanto il Tribunale avrebbe, segnatamente, conferito un valore giuridico inesatto al principio di autonomia della persona giuridica.
Con il suo terzo motivo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che il Tribunale avrebbe volontariamente rifiutato di trarre le conseguenze dalla natura penale delle sanzioni nel diritto della concorrenza e dai nuovi obblighi derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Infatti, il Tribunale avrebbe applicato in maniera abusiva ed erronea la nozione di impresa nel diritto dell'Unione, in spregio alla presunzione di autonomia che fonda il diritto societario nazionale e anche alla natura penale delle sanzioni nel diritto della concorrenza. Inoltre, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto far valere d'ufficio l'illegittimità del sistema attuale di procedura amministrativa dinanzi alla Commissione.
Con il suo quarto motivo, la ricorrente invoca una violazione dei diritti della difesa risultante da un'interpretazione erronea dei principi di equità e di parità delle armi. Infatti, il Tribunale avrebbe approvato il ricorso della Commissione ad una probatio diabolica e avrebbe commesso un errore nella parte in cui ha affermato che l'indipendenza di una controllata va valutata in modo generale, con riferimento al suo rapporto capitalistico con la controllante, mentre la medesima dovrebbe essere valutata con riferimento ad un comportamento su un determinato mercato.
Con il suo quinto motivo, la ricorrente invoca la violazione dell'obbligo di motivazione nella parte in cui il Tribunale avrebbe brevemente constatato il rigetto del suo argomento da parte della Commissione, senza fornire una qualsivoglia analisi degli argomenti fatti valere da quest'ultima (prima parte). Inoltre, la Elf Aquitaine SA addebita al Tribunale l'assenza di motivazione quanto alla presunzione di imputabilità (seconda parte), nonché l'insufficienza di motivazione per quanto riguarda l'ammenda personale imposta alla ricorrente (terza parte).
Con il suo sesto motivo, la ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'ammenda personale, relativa all'applicazione erronea degli orientamenti sul calcolo delle ammende (prima parte), la creazione di una falsa base legale per l'imposizione di un'ammenda personale (seconda parte) e la contraddizione dei motivi tra la motivazione della sentenza impugnata fondata sulla nozione di impresa unica e l’imposizione di un'ammenda personale (terza parte).
Con il suo settimo ed ultimo motivo (in subordine), la ricorrente fa valere che l'importo dell'ammenda personale che le è stata imposta a fini dissuasivi sarebbe sproporzionata e giustificherebbe una riforma della medesima.
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