22.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 311/20
Impugnazione proposta il 29 luglio 2011 dall’Atlas Transport GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 16 maggio 2011, causa T-145/08, Atlas Transport GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); altra parte nel procedimento: Atlas Air Inc.
(Causa C-406/11 P)
2011/C 311/33
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Atlas Transport GmbH (rappresentante: avv. K. Schmidt-Hern)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Atlas Air Inc.
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea 16 maggio 2011, causa T-145/08;
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 24 gennaio 2008 (procedimento R 1023/2007-1);
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condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
Con la decisione impugnata l’UAMI e il Tribunale avrebbero violato l’art. 59, terza frase, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che disciplina l’obbligo di motivazione di un ricorso. Con tale decisione, l’UAMI e il Tribunale avrebbero inoltre violato l’art. 60 del regolamento n. 40/94 in combinato disposto con la regola 20, n. 7, del regolamento n. 2868/95, nonché principi di diritto riconosciuti negli Stati membri. Il procedimento dinanzi all’UAMI avrebbe dovuto essere obbligatoriamente sospeso, di modo che il termine per il ricorso non sarebbe scaduto.
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