8.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 298/17
Impugnazione proposta l’8 agosto 2011 dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 24 maggio 2011, causa T-115/10, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Commissione europea
(Causa C-416/11 P)
2011/C 298/31
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Ossowski, agente, D. Wyatt QC e V. Wakefield, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare l’ordinanza del Tribunale;
—
dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento del Regno Unito e rinviare la causa al Tribunale affinché esso esamini il merito del ricorso di annullamento del Regno Unito;
—
condannare la Commissione alle spese inerenti al presente grado di giudizio, nonché a quelle di primo grado relative all’eccezione di irricevibilità; e
—
riservare le spese quanto al resto.
Motivi e principali argomenti
1)
Il Regno Unito propone un’impugnazione contro l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea (Settima Sezione) resa nella causa T-115/10, Regno Unito/Commissione, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso del Regno Unito per l’annullamento dell’inclusione del sito spagnolo di importanza comunitaria ES6120032 («Estrecho Oriental») di cui alla decisione della Commissione 2010/45/UE (1).
2.
Il Tribunale ha ritenuto che l’inserimento nell’elenco di cui alla decisione 2010/45/UE del sito ES6120032 rappresentasse una mera conferma della precedente inclusione di quel sito nella decisione della Commissione 2009/95/CE (2). Tale conclusione sarebbe errata, giacché l’inserimento nell’elenco di cui alla decisione 2010/45/UE del sito ES6120032 sarebbe stato effettuato sulla base di nuovi fatti sostanziali, segnatamente, del fatto che il sito ES6120032:
a)
coincide con la maggior parte delle acque territoriali britanniche di Gibilterra («BGTW»), e si asserisce che la includa e
b)
coincide con l’intera area compresa in un preesistente sito di importanza comunitaria britannico identificato dal codice UKGIB0002 e dalla denominazione «Southern Waters of Gibraltar» (acque meridionali di Gibilterra), e si asserisce che la includa.
3)
Alla data della prima inclusione del sito ES6120032 nella decisione 2009/95/CE, sembra che soltanto la Spagna fosse effettivamente a conoscenza del fatto che il sito ES6120032 coincidesse con il sito UKGIB0002 e con le BGTW. Certamente il Regno Unito non ne era a conoscenza, e non vi sono indicazioni atte a sostenere che la Commissione o il comitato Habitat (che aveva adottato la decisione 2009/95/CE) ne fossero a loro volta informati.
4)
Al momento della seconda inclusione del sito ES6120032 nella decisione 2010/45/UE, il Regno Unito, la Commissione ed il comitato Habitat erano tutti al corrente di questa circostanza di particolare rilevanza, come dimostra il dibattito che ha preceduto l’adozione di tale atto.
5)
Giacché non vi era stata un’effettiva consapevolezza della coincidenza alla data di adozione della decisione 2009/95/CE, il Tribunale si è concentrato sulla conoscenza presunta, per la quale, segnatamente, vi sarebbe potuta essere una conoscenza della coincidenza in quel momento. Esso ha ritenuto che né il Regno Unito né la Commissione, in tale data, non potessero non essere edotti della circostanza, e, di conseguenza (sviluppando il suo ragionamento) la decisione 2010/45/UE rappresentava una «mera conferma» della precedente inclusione.
6)
Il Tribunale è incorso in gravi errori di diritto nelle sue considerazioni sulla conoscenza presunta. Segnatamente:
a)
esso ha errato nell’individuare le parti la cui conoscenza presunta era giuridicamente rilevante (il che costituisce il primo motivo di censura della presente impugnazione). In particolare, il Tribunale avrebbe male interpretato la giurisprudenza e disatteso un principio giuridico nel prendere in considerazione la conoscenza presunta della Commissione. Il Regno Unito deduce che la sola conoscenza presunta del Regno Unito sarebbe rilevante. Nel caso contrario, ove rilevasse la conoscenza presunta di soggetti altri rispetto al Regno Unito, si dovrebbe considerare quella dell’istanza decisionale (ovvero la Commissione ed il comitato Habitat), e non quella della sola Commissione; e
b)
esso ha errato a proposito del criterio applicabile, al momento della determinazione di ciò che «avrebbe potuto» essere conosciuto (il che costituisce il secondo motivo di censura della presente impugnazione). In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di riferirsi adeguatamente o non si sarebbe riferito affatto al criterio corretto, a mente del quale, segnatamente, una parte dovrebbe essere ritenuta a conoscenza soltanto di ciò che una persona diligente avrebbe potuto ragionevolmente conoscere. Inoltre, il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione delle circostanze fattuali, nel ritenere che il criterio di conoscenza presunta fosse soddisfatto.
(1) Decisione della Commissione 22 dicembre 2009, 2010/45/UE, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2009) 10406] (GU L 30, p. 322).
(2) Decisione della Commissione 12 dicembre 2008, 2009/95/CE, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2008) 8049] (GU L 43, p. 393).
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