12.11.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 331/7
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgerichts Innsbruck (Austria) il 10 agosto 2011 — TEXDATA Software GmbH
(Causa C-418/11)
2011/C 331/11
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Innsbruck
Parte
Ricorrente: TEXDATA Software GmbH
Questioni pregiudiziali
Se il diritto dell’Unione, al suo stato attuale, in particolare
1)
la libertà di stabilimento di cui agli artt. 49 e 54 TFUE;
2)
il principio generale del diritto (art. 6, n. 3 TUE) a un ricorso effettivo (principio dell’effettività);
3)
il principio del contraddittorio di cui all’art. 47, n. 2 della Carta dei diritti fondamentali (art. 6, n. 1 TUE) e art. 6, n. 2 CEDU (art. 6, n. 1 TUE);
4)
il principio del ne bis in idem di cui all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali; o
5)
le disposizioni relative alle sanzioni nella procedura di pubblicità di cui all’art. 6 della direttiva 68/151/CEE (1), art. 60 bis della direttiva 78/660/CEE (2) e art. 38, n. 6 della direttiva 83/349/CEE (3),
ostino a una normativa nazionale, che, in caso di decorso del termine di nove mesi previsto per legge ai fini della predisposizione e della pubblicazione del conto annuale presso il tribunale competente in materia di registri delle imprese,
—
senza possibilità preventiva di formulare osservazioni sulla configurabilità dell’obbligo di pubblicità e su eventuali motivi di impedimento, in particolare senza esame preventivo dell’eventualità che il conto annuale sia già stato presentato al giudice presso il quale vengono depositati i registri avente giurisdizione nel luogo in cui si trova la sede principale; e
—
senza preventivo specifico sollecito alla società o agli organi muniti del potere di rappresentanza di adempiere all’obbligo di pubblicità,
imponga l’immediata comminazione, da parte del giudice presso il quale vengono depositati i registri, nei confronti della società e di ciascun organo munito del potere di rappresentanza, di una pena pecuniaria minima pari a EUR 700 per carenza di prova contraria, presupponendo che la società e i suoi organi abbiano colposamente omesso di provvedere alla pubblicazione, e, in caso di ulteriore inadempimento per due mesi, preveda l’ulteriore immediata irrogazione di sanzioni pecuniarie minime pari a EUR 700 nei confronti della società e di ciascun organo munito del potere di rappresentanza, ancora una volta per carenza di prova contraria, presupponendo che la società e i suoi organi abbiano colposamente omesso di provvedere alla pubblicazione.
(1) Prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8).
(2) Quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11; geänderte Fassung, GU 2006, L 224, pag. 1).
(3) Settima direttiva del Consiglio 13 giugno 1983, 83/349/CEE, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 pag. 1).
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