22.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 311/24
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom il 12 agosto 2011 — Mark Alemo-Herron e altri/Parkwood Leisure Ltd
(Causa C-426/11)
2011/C 311/40
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court of the United Kingdom
Parti
Ricorrenti: Mark Alemo-Herron Sandra Tipping, Christopher Anderson, Stacey Aris, Audrey Beckford, Lee Bennett, Delroy Carby, Vishnu Chetty, Deborah Cimitan, Victoria Clifton, Claudette Cummings, David Curtis, Stephen Flin, Patience Ijelekhai, Rosemarie Lee, Roxanne Lee, Vivian Ling, Michelle Nicholas, Lansdail Nugent, Anne O'Connor, Shirley Page, Alan Peel, Mathew Pennington, Laura Steward
Convenuta: Parkwood Leisure Ltd
Questioni pregiudiziali
1)
Se, come nel caso di specie, un lavoratore vanta il diritto contrattuale nei confronti del cedente di usufruire di condizioni all’occorrenza negoziate e concordate da terzi organismi di contrattazione collettiva e tale diritto è considerato dalla legislazione nazionale dinamico — e non statico — tra il lavoratore e l’imprenditore cedente, l’art. 3 della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE (1), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16), letto congiuntamente alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 9 marzo 2006, causa C-499/04, Werhof/Freeway Traffic Systems GmbH & Co KG (Racc. pag. I-2397),
a)
richieda che tale diritto sia protetto e applicabile nei confronti del cessionario in caso di un trasferimento cui si applica la direttiva; oppure
b)
autorizzi i giudici nazionali a ritenere che tale diritto sia protetto e applicabile nei confronti del cessionario in caso di un trasferimento cui si applica la direttiva; oppure
c)
osti a che i giudici nazionali considerino tale diritto protetto e applicabile nei confronti del cessionario in caso di un trasferimento cui si applica la direttiva.
2)
Se, qualora uno Stato membro abbia rispettato i propri obblighi di soddisfare i requisiti minimi di cui all’art. 3 della direttiva 2001/23, ma sorga la questione se le misure di attuazione debbano essere interpretate nel senso di andare oltre quei requisiti in maniera favorevole ai lavoratori tutelati, attribuendo diritti contrattuali dinamici nei confronti del cessionario, i giudici di quello Stato membro siano liberi di applicare il diritto nazionale all’interpretazione della legislazione di attuazione, sempreché tale interpretazione non sia contraria al diritto dell’UE ovvero se ed eventualmente quale altro approccio debba essere adottato riguardo all’interpretazione.
3)
Se, nel caso di specie, posto che l’imprenditore non ha affermato che riconoscere ai lavoratori diritti di carattere dinamico in base al diritto nazionale relativamente alle condizioni concordate a livello di accordo collettivo, comporterebbe la violazione dei diritti di quell’imprenditore ai sensi dell’art. 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il giudice nazionale sia libero di applicare l’interpretazione dei TUPE fatta valere dai lavoratori.
(1) Direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).
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