22.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 311/25
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) il 16 agosto 2011 — Purely Creative Ltd e a./Office of Fair Trading
(Causa C-428/11)
2011/C 311/42
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parti
Ricorrenti: Purely Creative Ltd Strike Lucky Games Ltd, Winners Club Ltd, McIntyre & Dodd Marketing Ltd, Dodd Marketing Ltd, Adrian Williams, Wendy Ruck, Catherine Cummings, Peter Henry
Convenuto: Office of Fair Trading
Questioni pregiudiziali
1)
Se la pratica vietata stabilita nel punto 31 dell’allegato I della direttiva 2005/29/CE (1) precluda ai professionisti di informare i consumatori di avere vinto un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti il consumatore è invitato a sostenere un costo, anche se di entità minima, in relazione alla richiesta del premio o altra vincita equivalente.
2)
Se, nel caso in cui il professionista offra al consumatore diversi metodi per reclamare il premio o altra vincita equivalente, il punto 31 dell’allegato I sia violato quando il compimento di qualsiasi azione concernente uno qualunque dei metodi di richiesta è subordinato al sostenimento di un costo per il consumatore, ivi compreso un costo di entità minima.
3)
In caso di assenza di violazione del punto 31 dell’allegato I, quando il metodo di richiesta comporta per il consumatore soltanto costi di entità minima, in che modo il giudice nazionale debba determinare se tali costi sono di entità minima. In particolare, se tali costi debbano essere integralmente necessari:
a)
al fine di consentire al promotore di identificare il consumatore come il vincitore del premio, e/o
b)
al consumatore per prendere possesso del premio, e/o
c)
al consumatore per godere dell’esperienza descritta come premio.
4)
Se l’uso dell’espressione «falsa impressione» al punto 31 imponga una condizione supplementare rispetto al requisito del versamento di denaro o del sostenimento di costi da parte del consumatore per reclamare il premio, affinché il giudice nazionale concluda che le disposizioni del punto 31 sono state violate.
5)
In caso affermativo, in che modo il giudice nazionale debba determinare se tale «falsa impressione» sia stata data. In particolare, se, nel decidere se sia stata data una «falsa impressione», il giudice nazionale sia tenuto a considerare il valore relativo del premio rispetto al costo sostenuto per reclamarlo. In caso affermativo, se tale «valore relativo» debba essere valutato con riferimento:
a)
al costo unitario a carico del promotore per acquisire il premio; oppure
b)
al costo unitario a carico del promotore per fornire il premio al consumatore; oppure
c)
al valore che il consumatore può attribuire al premio sulla base di una stima del «valore di mercato» di un articolo equivalente acquistabile.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (GU L 149, pag. 22).
Full & Egal Universal Law Academy