19.11.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 340/8
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshofs (Austria) il 26 agosto 2011 — CHS Tour Services GmbH/Team4 Travel GmbH
(Causa C-435/11)
2011/C 340/13
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: CHS Tour Services GmbH
Resistente: Team4 Travel GmbH
Questione pregiudiziale
Se l’art. 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE (1), relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), debba essere interpretato nel senso che, in caso di pratiche commerciali ingannevoli di cui all’art. 5, n. 4, della direttiva, sia inammissibile un esame specifico dei criteri di cui all’art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (GU L 149, pag. 22).
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