26.11.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 347/8
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 26 agosto 2011 — Lagura Vermögensverwaltung GmbH/Hauptzollamt Hamburg Hafen
(Causa C-438/11)
2011/C 347/12
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Lagura Vermögensverwaltung GmbH
Convenuto: Hauptzollamt Hamburg Hafen
Questione pregiudiziale
Se, nelle circostanze di cui alla causa principale, in cui l’autorità del paese terzo non è più in grado di verificare se la certificazione da essa emessa sia basata su una situazione fattuale esatta, si debba negare al debitore dei dazi la possibilità di far valere la tutela del legittimo affidamento di cui all’art. 220, n. 2, lett b), secondo e terzo comma, del codice doganale (1), qualora le circostanze relative all’impossibilità di chiarire la correttezza del contenuto del certificato di origine siano inerenti all’esportatore o se la devoluzione dell’onere della prova dall’autorità doganale al debitore dei dazi nel contesto di cui all’art. 220, n. 2, lett. b), terzo comma, initio, del codice doganale presupponga semplicemente, ovvero piuttosto, che la causa dell’impossibilità di chiarire l’origine non sia inerente all’autorità del paese di esportazione, ovvero sia dovuta a negligenza imputabile esclusivamente all’esportatore.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), nella versione risultante dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700 (GU L 311, pag. 17).
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