12.11.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 331/10
Impugnazione proposta il 26 agosto 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 giugno 2011, cause riunite T-208/08 e T-209/08, Gosselin Group NV e Stichting Administratiekantoor Portielje/Commissione europea
(Causa C-440/11P)
2011/C 331/17
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, S. Noë e F. Ronkes Agerbeek)
Altre parti nel procedimento: Gosselin Group NV, in precedenza Gosselin World Wide Moving NV, e Stichting Administratiekantoor Portielje
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
—
Annullare la sentenza impugnata nella parte in cui annulla la decisione C(2008) 926, come modificata dalla decisione C(2009) 5810, laddove riguarda la Stichting Administratiekantoor Portielje;
—
Respingere l’impugnazione della Portielje;
—
Condannare la Portielje alle spese per i procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.
Motivi e principali argomenti
I. Primo motivo, relativo all’ambito di applicazione ratione personae dell’art. 101 TFUE
Il Tribunale, nell’interpretazione del concetto di «impresa» e delle previsioni concernenti l’onere della prova relativamente alla responsabilità per la partecipazione ad un’infrazione all’art. 81 CE (attuale art. 101 TFUE), avrebbe commesso un errore di diritto. Nei punti da 36 a 50 della sentenza impugnata il Tribunale si è concentrato sulla domanda errata, ossia, se la Portielje sia un’impresa. La questione che il Tribunale avrebbe dovuto verificare è se la Commissione, nella sua decisione, abbia correttamente stabilito che la Portielje facesse parte dell’impresa che ha commesso la violazione. Relativamente a siffatta problematica dovrebbero trovare integrale applicazione i principi formulati nella sentenza della causa C-97/08P (1), Akzo Nobel e a. — inclusa la presunzione di prova circa la partecipazione al 100 %.
II. Secondo motivo, relativo alla confutazione della presunzione di influenza determinante
A. Prima parte
Il Tribunale ha manifestamente interpretato erroneamente i mezzi di prova, poiché ha affermato che l’interpenetrazione personale fra la Portielje e la Gosselin concerneva soltanto metà dell’amministrazione della Portielje, in ogni caso nella misura in cui il Tribunale ha inteso in tal modo suggerire che gli amministratori in discussione non abbiano potuto avere alcuna influenza determinante sulla gestione della Portielje. Le persone di cui trattasi hanno comunque avuto, congiuntamente, a disposizione voti sufficienti per poter determinare la politica della Portielje.
B. Seconda parte
Il Tribunale è in ogni caso incorso in un errore di diritto giudicando che, malgrado l’interpenetrazione personale, la Portielje ha confutato la presunzione di prova circa la partecipazione al 100 % elaborata dalla giurisprudenza, atteso che detta società, nel periodo rilevante, non ha adottato formali decisioni di gestione. La considerazione del Tribunale sarebbe in contrasto con la funzionalità del concetto di impresa e con i principi formulati nella sentenza Akzo Nobel e a.
C. Terza parte
Il Tribunale ha altresì commesso un errore di diritto giudicando che la Portielje abbia confutato la presunzione di prova circa la partecipazione al 100 % rilevando che nel periodo rilevante non si sono tenute assemblee generali della Gosselin. Anche siffatta considerazione del Tribunale sarebbe in contrasto con la funzionalità del concetto di impresa e con i principi formulati nella sentenza Akzo Nobel e a.
(1) Sentenza della Corte 16 settembre 2009, Racc. pag. I-8237.
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