3.12.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 355/8
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 29 agosto 2011 — F.P. Jeltes, M.A. Peeters, J.G.J. Arnold/Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)
(Causa C-443/11)
2011/C 355/12
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Amsterdam
Parti
Ricorrenti: F.P. Jeltes, M.A. Peeters, J.G.J. Arnold
Convenuto: Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)
Questioni pregiudiziali
1)
Se, nell’ambito del regolamento n. 883/2004 (1), valga ancora l’interpretazione integrativa della sentenza Miethe (2), pronunciata quando era in vigore il regolamento n. 1408/71 (3), ovvero un diritto di scelta per il lavoratore frontaliero atipico con riguardo allo Stato membro in cui si rende disponibile per il servizio di collocamento e da cui riceve una prestazione di disoccupazione, in quanto nello Stato che ha scelto sono maggiori le opportunità di reinserimento nel mercato del lavoro. O se l’art. 65 del regolamento n. 883/2004, considerato nel suo complesso, garantisca adeguatamente che il lavoratore in disoccupazione completa riceva una prestazione alle condizioni che sono per lui più favorevoli per trovare un impiego, e se la sentenza Miethe abbia perso il suo valore aggiunto.
2)
Se il diritto dell’Unione, nella fattispecie l’art. 45 TFUE o l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 (4), osti a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere una prestazione di disoccupazione in forza della sua legislazione nazionale nel caso di un lavoratore migrante (frontaliero) in disoccupazione completa che svolgeva le sue ultime attività lavorative in detto Stato membro e di cui si può presumere, data l’esistenza di legami sociali e familiari, che abbia in detto Stato membro le migliori opportunità di reinserimento nel mercato del lavoro, soltanto per il motivo che egli risiede in un altro Stato membro.
3)
Come debba essere risolta la questione sopra formulata — in considerazione dell’art. 87, n. 8, del regolamento n. 883/2004, dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio della certezza del diritto — se a siffatto lavoratore, già prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 883/2004, è stata riconosciuta una prestazione di disoccupazione in forza del diritto dello Stato di occupazione precedente, la cui durata massima di erogazione e di ripristino al momento di detta entrata in vigore non era ancora scaduta (e la cui erogazione è terminata per il fatto che il disoccupato ha accettato un nuovo lavoro).
4)
Se la soluzione della seconda questione sia diversa se al lavoratore frontaliero disoccupato di cui trattasi sia stato promesso che avrebbe potuto chiedere il ripristino del suo diritto alla prestazione se, dopo aver trovato un nuovo lavoro, lo avesse nuovamente perduto e se le relative informazioni risultano essere state non corrette o non inequivocabili, per effetto delle incertezze nella prassi esecutiva.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 883, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).
(2) Sentenza 2 giugno 1986, causa C-1/85 (Racc. pag. 1837).
(3) Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).
(4) Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).
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