26.11.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 347/9
Impugnazione proposta il 30 agosto 2011 dalla Team Relocations NV e a. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 giugno 2011, cause riunite T-204/08 e T-212/08, Team Relocations NV e a./Commissione
(Causa C-444/11 P)
2011/C 347/14
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Team Relocations NV, Amertranseuro International Holdings Ltd, Trans Euro Ltd, Team Relocations Ltd
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 giugno 2011, cause riunite T-204/08 e T-212/08,
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qualora la Corte decida di applicare l’art. 61, primo comma, seconda frase, del suo statuto,
—
annullare l’art. 1 della decisione della Commissione 11 marzo 2008, caso COMP/38.543 — Servizi di traslochi internazionali, nella parte in cui dichiara che le ricorrenti hanno violato gli artt. 81 CE e 53, n. 1, SEE nel periodo gennaio 1997 — settembre 2003;
—
annullare l’art. 2 della stessa decisione, nella parte in cui infligge alle ricorrenti un’ammenda di EUR 3,49 milioni;
—
in subordine, ridurre sostanzialmente l’ammenda inflitta alle ricorrenti dalla decisione summenzionata;
—
in ulteriore subordine, annullare l’art. 2 della stessa decisione, nella parte in cui dichiara l’Amertranseuro International Holdings Ltd responsabile in solido per un importo di EUR 1 300 000;
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in ulteriore subordine, ordinare alla Commissione di rivelare i fattori che ha preso in considerazione per concedere all’Interdean NV una riduzione del 70 % dell’ammenda che altrimenti le sarebbe stata inflitta e successivamente concedere alla Team Relocations la possibilità di spiegare per iscritto perché tali ragioni siano valide anche nella sua situazione,
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in ogni caso, condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono nove motivi.
Primo motivo, violazione dell’art. 101 TFUE e della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa a tale disposizione, snaturamento delle prove, violazione delle norme relative all’onere della prova e dell’obbligo di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata dichiara la Team Relocations responsabile per l’«infrazione singola e continuata» cui si fa riferimento all’art. 1 della decisione, tra il gennaio 1997 ed il settembre 2003.
Secondo motivo, violazione del punto 13 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 della Commissione, violazione delle norme relative all’onere della prova, dei principi in dubio pro reo e nulla poena sine culpa, nella parte in cui la sentenza impugnata ritiene che l’importo di base dell’ammenda inflitta alle ricorrenti possa essere calcolato sulla base del fatturato non collegato alla presunta infrazione della Team Relocations.
Terzo motivo, violazione del principio della parità di trattamento e del principio della personalità della pena e violazione della giurisprudenza della Corte che dà attuazione a tali principi, violazione dell’obbligo di motivazione e delle norme relative all’onere della prova, nella parte in cui la sentenza impugnata ritiene che la decisione possa applicare, relativamente alla Team relocations, una percentuale del 17 % per il calcolo dell’importo di base della sua ammenda.
Quarto motivo, violazione dell’obbligo di motivazione, del principio di proporzionalità e degli artt. 7 e 23 del regolamento 1/2003 (1), nella parte in cui la sentenza impugnata statuisce che la decisione può moltiplicare la percentuale del «valore delle vendite» della Team Relocations per il numero di anni durante i quali essa ha preso parte all’infrazione.
Quinto motivo, violazione del principio patere legem quam ipse fecisti e dell’obbligo di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata considera giustificata l’imposizione di un importo aggiuntivo del 17 % alla Team Relocations.
Sesto motivo, violazione dell’art. 101 TFUE, della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa a tale disposizione, dell’obbligo di motivazione, del principio patere legem quam ipse fecisti e snaturamento delle prove, nella parte in cui la sentenza impugnata considera che la decisione abbia giustamente affermato che non sussistono circostanze attenuanti che giustifichino una riduzione sostanziale dell’ammenda inflitta alle ricorrenti.
Settimo motivo, violazione dell’art. 101 TFUE, del principio di non discriminazione e dell’obbligo di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata considera l’Amertranseuro International Holdings Ltd responsabile in solido per un importo di EUR 1 300 000.
Ottavo motivo, violazione del principio di proporzionalità e dell’obbligo di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata dichiara che l’ammenda inflitta alla Team Relocations soddisfa il requisito della proporzionalità.
Nono motivo, violazione del principio di non discriminazione, dell’obbligo di motivazione e del principio patere legem quam ipse fecisti, nella parte in cui la sentenza impugnata respinge l’ottavo motivo della Team Relocations e nella parte in cui respinge la richiesta della Team Relocations di ordinare alla Commissione di rivelare le ragioni in base alle quali ha concesso all’Interdean una riduzione del 70 % della sua ammenda.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2003 L 1, pag. 1).
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