19.11.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 340/8
Impugnazione proposta il 31 agosto 2011 dalla Bavaria NV avverso la sentenza pronunciata il 16 giugno 2011 dal Tribunale (Sesta Sezione ampliata), nella causa T-235/07, Bavaria NV/Commissione europea
(Causa C-445/11 P)
2011/C 340/14
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Bavaria NV (rappresentanti: O.W. Brouwer, P.W. Schepens e N. Al-Ani, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
—
annullare i punti 202-212, 252-255, 288, 289, 292-295, 306, 307 e 335 della sentenza del Tribunale 16 giugno 2011;
—
rinviare la causa al Tribunale o annullare, almeno parzialmente, la decisione impugnata (1);
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte.
Motivi e principali argomenti
In primo luogo , la ricorrente considera che il Tribunale ha interpretato erroneamente il diritto dell’Unione — in particolare l’art. 101, n. 1, TFUE — che ha violato il principio della certezza del diritto e che è incoerente il suo ragionamento per determinare la data dell’inizio dell’infrazione. La riunione 27 febbraio 1996 non fa parte dell’infrazione e non può costituire il momento d’inizio di una serie di riunioni aventi fini anticoncorrenziali. Il Tribunale, nella misura in cui considera che il solo fatto della riunione del 27 febbraio 1996 sia stato qualificato come riunione «Catherijne» dimostra che tale riunione perseguiva fini anticoncorrenziali, non tiene conto della decisione impugnata ed eccede la sua giurisdizione. Il metodo usato dal Tribunale per constatare la serie di riunioni aventi fini anticoncorrenziali non può essere utilizzato per determinare la data d’inizio dell’infrazione. Inoltre, il Tribunale ha mostrato incoerenze nel suo ragionamento concludendo che una mera dichiarazione della InBev può essere sufficiente a dimostrare l’esistenza di un’infrazione.
In secondo luogo , la ricorrente sostiene che il Tribunale ha interpretato ed applicato erroneamente il principio della parità di trattamento (e non ha fornito una motivazione sufficiente), concludendo che la decisione impugnata non può essere paragonata a cause precedenti nel medesimo settore e in particolare con la decisione della Commissione nel caso 2003/569 (2) — Interbrew en Alken-Maes. Inoltre, non era oggettivamente giustificato trattare diversamente le imprese di cui trattasi nelle cause citate.
In terzo luogo , il Tribunale ha violato i principi di parità di trattamento, di irretroattività delle pene, di legalità e di proporzionalità, non riducendo l’ammenda inflitta alla ricorrente, a causa dell’applicazione, da essa ammessa, della politica in materia di ammende elaborata nel 2005, in una situazione in cui tale applicazione era consecutiva ad una durata eccessiva del procedimento amministrativo, riconosciuta dallo stesso Tribunale, situazione esclusivamente dovuta all’inerzia della Commissione.
In quarto luogo , il Tribunale ha interpretato ed applicato erroneamente il principio di proporzionalità autorizzando la Commissione a fissare l’importo iniziale dell’ammenda in base ad un fatturato della ricorrente incluse le accise, con cui si esagera l’effettivo impatto della ricorrente sulla concorrenza, e a fissare eccessivamente l’importo iniziale inflitto alla ricorrente.
In quinto luogo , il Tribunale ha interpretato erroneamente i diritti della difesa e il diritto ad una buona amministrazione considerando che la ricorrente non doveva avere accesso alla risposta della InBev alla comunicazione degli addebiti. La ricorrente aveva dimostrato sufficientemente che tale documento conteneva elementi a suo discarico.
(1) Decisione C(2007) 1697 della Commissione 18 aprile 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] (caso COMP/B-2/37.766 — Mercato olandese della birra).
(2) Decisione della Commissione 5 dicembre 2001, 2003/569/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81 del Trattato [CE] (caso. IV/37.614/F3 PO/Interbrew en Alken-Maes) (GU 2003, L 200, pag. 1).
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